Nuove regole di sicurezza per i cantieri edili

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003, il Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222

Dopo circa tre anni dalla sua prima stesura è pubblicato il Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’ articolo 31, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Il previsto articolo 31, comma 1, della citata Legge quadro in materia di lavori pubblici, conosciuta anche come la Merloni-ter, prevede che ” entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/ del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento “. Le direttive citate sono state rispettivamente recepite con il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e il Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 riguardante l’ attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili. Il presente Regolamento, individua tre documenti fondamentali che sono legati alle scelte progettuali ed organizzative, ovvero effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’ opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l’ eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare, mentre le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. Dunque, i tre documenti si riferiscono: 1) Psc-Piano di sicurezza e di coordinamento che è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’ articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni. Il documento dovrà contenere alcuni elementi essenziali, come l’ identificazione e la descrizione dell’opera, l’ individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’ indicazione dei nominativi dell’ eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’ indicazione, prima dell’ inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;la relazione con la valutazione dei rischi, le misure preventive e protettive, l’ organizzazione per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori; 2) Pss-Piano di sicurezza sostitutivo, redatto a cura dell’ appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del Psc , con esclusione della stima dei costi della sicurezza; 3)Pos-Piano operativo di sicurezza è redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed è riferito ad ogni singolo cantiere. Il provvedimento è completato da due Allegati riguardanti l’ elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC e l’ elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell’ analisi dei rischi connessi all’ area di cantiere. Ricordiamo, infine, che il suddetto regolamento costituisce la normativa nazionale di base che verrà applicata fino a quando le regioni e le province autonome si doteranno di norme proprie in base alla legge di riforma del titolo V della Costituzione.

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