Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 139/1 del 30.4.2004 il Regolamento(CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 139/1 del 30 aprile 2004 è pubblicato il Regolamento(CE)n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’ igiene dei prodotti alimentari. Il presente Regolamento parte dal presupposto che i pericoli alimentari presenti a livello della produzione primaria debbono essere identificati e adeguatamente controllati per garantire la tutela della salute pubblica, mediante l’ applicazione dei principi del sistema dell’ analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) e incoraggiando l’ uso di prassi corrette in materia d’ igiene a livello aziendale. L’ efficace applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP implica la collaborazione e l’ impegno pieni dei dipendenti delle imprese alimentari. Il sistema HACCP è uno strumento volto ad aiutare gli operatori del settore alimentare a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare.Il Regolamento ora adottato stabilisce norme generali in materia di igiene di prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi: a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’ operatore del settore alimentare; b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria; c)è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per quelli congelati; d) l’ applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all’ applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare; e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell’ osservanza delle norme d’ igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell’ applicazione dei principi del sistema HACCP; f) è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi; g) è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti. Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all’ igiene degli alimenti. A tale proposito, segnaliamo che nella stessa Gazzetta Ufficiale dell’ UE è anche pubblicato il Regolamento(CE)N. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Fonte: Eur-Lex
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