LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), in attuazione dellarticolo 1, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (più noto come decreto legge Bersani) ha stabilito nuove regole per garantire la trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte tariffarie degli operatori della telefonia. Le nuove regole sono contenute nella Delibera n. 96/07/CONS pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2007.
La Delibera n. 96/07/CONS dellAgcom stabilisce che vengano evidenziate tutte le voci che compongono leffettivo costo per il consumatore del traffico telefonico, con prezzi riferiti ad un parametro temporale certo.
Le nuove regole riguardano tutti i servizi offerti dagli operatori di telefonia fissa e mobile e prevedono criteri standard di comunicazione delle tariffe telefoniche, in modo da renderle immediatamente confrontabili.
Con questi criteri, garantiti dallutilizzo di moduli predefiniti (allegati A e B della delibera) tutte le tariffe dovranno essere comunicate allAgcom e pubblicati in bella vista sul sito Internet degli operatori.
In caso di violazione delle disposizioni trovano applicazione le sanzioni previste dallart. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Per quanto riguarda la telefonia mobile, gli operatori devono indicare nelle proprie offerte:
-nel caso di piani tariffari a consumo (ad esempio quelli con le ricariche) il costo complessivo delle chiamate vocali di durata di 1 minuto e di 2 minuti;
-nel caso di tariffazione omnicomprensiva, il prezzo dellofferta, le tipologie di servizi e di traffico escluse e quelle incluse nel prezzo, nonché i limiti quantitativi eventualmente previsti per ciascuna delle suddette tipologie, con la precisazione delle condizioni economiche che saranno applicate per le prestazioni eccedenti;
-il prezzo degli SMS.
Le nuove regole riguardano tutti i servizi offerti dagli operatori di telefonia fissa e mobile e prevedono criteri standard di comunicazione delle tariffe telefoniche, in modo da renderle immediatamente confrontabili.
Con questi criteri, garantiti dallutilizzo di moduli predefiniti (allegati A e B della delibera) tutte le tariffe dovranno essere comunicate allAgcom e pubblicati in bella vista sul sito Internet degli operatori.
In caso di violazione delle disposizioni trovano applicazione le sanzioni previste dallart. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Per quanto riguarda la telefonia mobile, gli operatori devono indicare nelle proprie offerte:
-nel caso di piani tariffari a consumo (ad esempio quelli con le ricariche) il costo complessivo delle chiamate vocali di durata di 1 minuto e di 2 minuti;
-nel caso di tariffazione omnicomprensiva, il prezzo dellofferta, le tipologie di servizi e di traffico escluse e quelle incluse nel prezzo, nonché i limiti quantitativi eventualmente previsti per ciascuna delle suddette tipologie, con la precisazione delle condizioni economiche che saranno applicate per le prestazioni eccedenti;
-il prezzo degli SMS.
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