Il nuovo provvedimento sostituisce quello emanato nel 2004, ed introduce importanti novità, in considerazione:
1. dellaumento massiccio dei sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione e repressione reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, ecc.)
2. dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra cui quelli più recenti che, per esempio, hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di sicurezza urbana.
Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore (atte salve speciali esigenze relative ad indagini di polizia e giudiziarie); per attività particolarmente rischiose è ammesso un periodo più ampio (comunque non oltre la settimana).
I settori di particolare interesse sono i seguenti:
Sicurezza urbana: i Comuni hanno lobbligo di mettere cartelli che segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione o repressione dei reati.
Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (per esempio contro accessi abusivi alle immagini).
Sistemi intelligenti: per i sistemi dotati di software che permettono lassociazione di immagini a dati biometrici o in grado, ad esempio, di riprendere o registrare eventi anomali e segnalarli, è obbligatoria la verifica preliminare di Garante.
Violazioni al codice della strada: sono obbligatori i cartelli che segnalano sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni; le telecamere possono riprendere solo la targa del veicolo.
Deposito rifiuti: è lecito lutilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed eco piazzole.
Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro: è vietato il controllo a distanza dei lavoratori, sia allinterno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro.
Ospedali e luoghi di cura: è vietata la diffusione di immagini di persone malate mediante monitore quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblicato. E ammesso, in casi indispensabili il monitoraggio dei pazienti ricoverati in particolari reparti (per esempio, rianimazione), ma laccesso alle immagini è consentito solo al personale autorizzato e ai familiari ricoverati.
Istituti scolastici: è ammessa linstallazione di sistemi di video sorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, solo negli orari di chiusura.
Taxi: le telecamere non possono riprendere in modo stabile la postazione di guida:
Trasporto pubblico: è lecita linstallazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, rispettando limiti precisi (per esempio, riprese senza luso di zoom).
Web cam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve identificare le persone.
Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione incendi, ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, sulla base delle prescrizioni del Garante.
(LG-FF)