Nuove regole per l’uso dei sistemi di videosorveglianza.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l’8 aprile 2010 ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno onorarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglinza.

L’installazione i sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili (quali, ad esempio, le norme vigenti in materia di interferenze illecite nella vita privata).

Il nuovo provvedimento sostituisce quello emanato nel 2004, ed introduce importanti novità, in considerazione:
1. dell’aumento massiccio dei sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione e repressione reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, ecc.)
2. dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra cui quelli più recenti che, per esempio, hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di sicurezza urbana.

Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore (atte salve speciali esigenze relative ad indagini di polizia e giudiziarie); per attività particolarmente rischiose è ammesso un periodo più ampio (comunque non oltre la settimana).

I settori di particolare interesse sono i seguenti:
Sicurezza urbana: i Comuni hanno l’obbligo di mettere cartelli che segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione o repressione dei reati.
Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (per esempio contro accessi abusivi alle immagini).

Sistemi intelligenti: per i sistemi dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici o in grado, ad esempio, di riprendere o registrare eventi anomali e segnalarli, è obbligatoria la verifica preliminare di Garante.
Violazioni al codice della strada: sono obbligatori i cartelli che segnalano sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni; le telecamere possono riprendere solo la targa del veicolo.

Deposito rifiuti: è lecito l’utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole”.
Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro: è vietato il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro.
Ospedali e luoghi di cura: è vietata la diffusione di immagini di persone malate mediante monitore quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblicato. E’ ammesso, in casi indispensabili il monitoraggio dei pazienti ricoverati in particolari reparti (per esempio, rianimazione), ma l’accesso alle immagini è consentito solo al personale autorizzato e ai familiari ricoverati.
Istituti scolastici: è ammessa l’installazione di sistemi di video sorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, solo negli orari di chiusura.

Taxi: le telecamere non possono riprendere in modo stabile la postazione di guida:
Trasporto pubblico: è lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, rispettando limiti precisi (per esempio, riprese senza l’uso di zoom).
Web cam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve identificare le persone.
Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione incendi, ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, sulla base delle prescrizioni del Garante.

(LG-FF)

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