Nuove regole sull’igiene degli imballaggi in plastica per alimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2006 è pubblicato il Decreto 4 maggio 2006,n.227 del Ministro della salute riguardante il “Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,concernente la disciplina igienica degli imballaggi , recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale. Recepimento della direttiva 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE.

A partire dal 26 luglio prossimo scattano le nuove regole per gli imballaggi e per alcuni dei recipienti e degli utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, come le forchette e i piatti in plastica .Questo quanto prevede il decreto del Ministro della salute del 4 maggio 2006 con il quale sono state recepite alcune direttive comunitarie, in particolare la direttiva 2004/1/CE del 6 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell’uso diazodicarbonammide come agente rigonfiante;la direttiva2004/13/CE della Commissione del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull’uso di taluni epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 2004/19/CE della Commissione del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa i materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Conseguentemente viene modificato il decreto del Ministro della sanità del 21 marzo 1973.
Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio i materiali e oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari contenenti gli additivi di cui all’articolo 9,comma 2,lettera c) devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che fornisca per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sul livello di migrazione specifica, criteri di purezza a norma dei decreti ministeriali 27 febbraio 1996,n.209, 27 novembre 1996,n.684 e 23 luglio 2003, onde consentire agli utilizzatori di tali materiali ed oggetti di rispettare le disposizioni sui prodotti alimentari.
Nell’elenco delle sostanze da denunciare , però, non saranno inclusi né i coloranti, né i solventi.
La parte più corposa del decreto ministeriale è rappresentata dagli allegati. Infatti,ben sei dispositivi tecnici sostituiscono alcune delle norme consolidate messe in atto dal ministero della sanità ,con il decreto 15 giugno 2000, n. 210.
Il provvedimento interviene sulle indicazioni temporali e chiarisce che la data di riempimento dei contenitori per gli alimenti può anche essere sostituita da un’altra indicazione che svolga la medesima funzione,ma che in ogni caso questa data dovrà essere subito dichiarata all’incaricato dei controlli non appena questi ne faccia richiesta. In sostanza, anche se sull’imballaggio non verrà riportata la data di riempimento ma un’indicazione sostitutiva, il giorno in cui quell’imballaggio è stato riempito di alimenti dovrà essere comunque dichiarato all’ispettore incaricato dei controlli igienico alimentari.

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