Nuove regole tecniche e amministrative per il trasporto commerciale mediante aeromobili.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 254/1 del 20-9-2008 è pubblicato il Regolamento(CE)n. 859/2008 della Commissione del 20 agosto 2008 recante modifica del regolamento(CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrati ve applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili.

Ai sensi del citato regolamento(CEE), la Commissione ha adottato le modifiche dei requisiti tecnici comuni e delle procedure amministrative di cui all’allegato III rese necessarie dal progresso scientifico e tecnico.

Il Regolamento(CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concerne l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile. Tale regolamento prevede che la Commissione possa adottare le modifiche dei requisiti tecnici comuni e delle procedure amministrative di cui all’allegato III rese necessarie dal progresso scientifico e tecnico.

E infatti il citato allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 è sostituito dall’allegato del presente regolamento(CE) n. 859/2008 della Commissione del 20 agosto 2008 che riguarda i requisiti tecnici e procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili (norma OPS 1).

La norma OPS 1 prescrive i requisiti applicabili all’impiego dei veicoli civili per il trasporto aereo commerciale da parte di operatori che abbiano la sede principale dell’attività, ed eventualmente la sede legale, in uno degli Stati membri, e che vengono di seguito denominati operatori. La norma OPS 1 non si applica:

1) ai velivoli impiegati per scopi militari, per servizi doganali e per servizi di polizia; né
2) ai voli per lanci paracadutistici e per attività antincendio ed ai relativi voli di posizionamento e di rientro in cui le persone trasportate sono quelle che sarebbero normalmente trasportate sui voli per lanci paracadutistici o voli antincendio; né
3) ai voli immediatamente prima, durante o immediatamente dopo un’attività di lavoro aereo purché tali voli siano connessi con tale attività e su di essi, esclusi i membri dell’equipaggio, non siano trasportate più di 6 persone indispensabili allo svolgimento dell’attività di lavoro aereo.

Il Capo II dell’allegato, riguardante la “Disposizione generale” (OPS 1.005) stabilisce che:

a) L’operatore non utilizza velivoli per il trasporto aereo commerciale che non siano in accordo con quanto stabilito nella norma OPS 1. Per quanto riguarda operazioni dei velivoli di prestazioni di classe B, requisiti meno restrittivi possono essere individuati nell’appendice nella norma OPS 1.005, lettera a).
b) L’operatore si attiene ai requisiti di aeronavigabilità retroattivi applicabili ai velivoli utilizzati per il trasporto aereo commerciale.
c) Ogni velivolo è impiegato in conformità a quanto prescritto dal proprio certificato di navigabilità (Certificate of Airworthines) e nell’ambito dei limiti approvati, contenuti nel manuale di volo del velivolo (Aeroplane Flight Manual – AFM).
d) Tutti i dispositivi di addestramento (STD), quali simulatori di volo o i dispositivi di addestramento al volo (FTD), che sostituiscono un velivolo ai fini di addestramento e/o controllo devono essere qualificati conformemente ai requisiti applicabili a norma JAR-STD. L’operatore che intende utilizzare tali dispositivi deve ottenere l’approvazione dell’autorità.

Inoltre, l’operatore deve garantire (OPS !.020) che:

1) tutto il personale impiegato sia consapevole dell’obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali sono condotte le operazioni e che riguardano lo svolgimento dei loro compiti; e
2) tutti i membri d’equipaggio abbiano familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure e allo svolgimento dei loro compiti.

Infine, l’operatore deve garantire che tutti membri dell’equipaggio siano in grado di comunicare con una lingua comune.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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