Nuovi limiti di migrazione dei materiali plastici destinati al contatto con alimenti

Pubblicata sulla G.U.C.E. L 220/18 del 15 agosto 2002 la Direttiva 2002/72/CE della Commissione del 6 agosto 2002

Sulla G.U.C.E. L 220/18 del 15 agosto 2002 è pubblicata la Direttiva 2002/72/CE della Commissione del 6 agosto 2002 relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.Con questa Direttiva, la Commissione intende consolidare, in termini di chiarezza e razionalità, precedenti provvedimenti adottati in materia, come la direttiva 90/128/CEE del 23 febbraio 1990, ripetutamente e sostanzialmente modificata, da ultimo dalla direttiva 2002/17/CE del febbraio 2002. Con la nuova direttiva viene ulteriormente stabilito che i materiali e gli oggetti in materia plastica allo stato finito, non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o dell’ oggetto ( limite globale di migrazione, ovvero in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari stessi o un’ alterazione dei loro caratteri organolettici. Tuttavia, viene precisato, tale limite è pari a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi: a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti che possano essere riempiti, di capacità non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l; b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare l’ area della superficie di contatto con il prodotto alimentare; c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili. In ossequio al principio di proporzionalità, per il raggiungimento dell’ obiettivo fondamentale, ovvero garantire la libera circolazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, la nuova direttiva ritiene necessario e appropriato dare una più chiara definizione di materia plastica. Si deve intendere per materia plastica, infatti, un composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. Non sono considerate materie plastiche: a) le pellicole di cellulosa rigenerate, verniciate e non verniciate, contemplate dalla direttiva 93/10/CE della Commissione; b) i materiali elastomeri e le gomme naturali e sintetiche; c) le carte e i cartoni che siano o non siano modificati mediante aggiunta di materia plastica; d) i rivestimenti di superficie ottenuti da: cere, paraffine, anche sintetiche e/o da cere microcristalline; e) le resine scambio ioniche; f) i siliconi. Ferma restando la facoltà della Commissione di adottare altri provvedimenti in materia, la presente direttiva non si applica ai materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui almeno uno non è costituito esclusivamente di materia plastica, anche se quello destinato a venire a contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito esclusivamente di materia plastica. Come previsto dall’ art. 8 della direttiva stessa, per verificare l’ osservanza dei limiti di migrazione si applicano le disposizioni delle direttive 82/711/CEE e 85/572/CE e le ulteriori disposizioni di cui all’ allegato 1 della stessa direttiva. Nel provvedimento è riportato anche un elenco provvisorio degli additivi che possono essere impiegati. Le sostanze non individuate dalla direttiva possono continuare ad essere regolamentate dalle leggi nazionali in attesa di una decisione circa il loro eventuale inserimento nella lista comunitaria.

Fonte: Eur-Lex

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