Valutazione del rischio ambientale sull’emissione di OGM

La Decisione della Commissione europea del 24 luglio 2002

Sulla G.U.C.E. L 200/22 del 30 luglio 2002 è pubblicata la Decisione della Commissione del 24 luglio 2002 recante note orientative ad integrazione dell’ allegato II della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ emissione deliberata nell’ ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. La direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 prevede che gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione devono assicurare che i potenziali effetti negativi, sia diretti che indiretti, sulla salute umana e sull’ ambiente, eventualmente provocati dal trasferimento di geni da un organismo geneticamente modificato (OGM) ad altri organismi, siano attentamente valutati caso per caso in conformità dell’ allegato II della medesima direttiva. Inoltre, in base alla stessa direttiva, le notificazioni relative all’ emissione nell’ ambiente o all’ immissione in commercio di OGM devono comprendere una valutazione del rischio ambientale e le conclusioni sul potenziale impatto ambientale dell’ emissione o dell’ immissione in commercio degli OGM in conformità dell’ allegato II della medesima direttiva. Detto allegato II deve essere integrato da note che forniscano linee guida dettagliate sugli obiettivi, sugli elementi da prendere in considerazione, sui principi generali e sulla metodologia per la valutazione del rischio ambientale di cui al medesimo allegato. Sulla base di tali considerazioni, la Decisione della Commissione del 24 luglio 2002 ha adottato le necessarie note orientative che riguardano tutti gli OGM, siano essi microrganismi, piante o animali. Anche se finora la maggior parte degli OGM oggetto di un’emissione deliberata nell’ ambiente o di un immissione in commercio è rappresentata da piante superiori, in futuro la situazione potrebbe cambiare. L’ obiettivo della valutazione del rischio ambientale servirà a determinare se è necessario prendere misure di gestione del rischio, e in caso affermativo a stabilire i metodi più adeguati da applicare, e ad adottare un piano di monitoraggio mirato. La Decisione di cui sopra sottolinea che con l’ evoluzione delle tecniche di modificazione genetica potrebbe essere necessario adeguare al progresso tecnico l’ allegato II e le note orientative formulate. Quando la Comunità avrà acquisito una sufficiente esperienza in materia di notifiche per l’ emissione di particolari OGM, sarà possibile diversificare ulteriormente le informazioni richieste per i vari tipi di OGM ( ad esempio organismi unicellulari, pesci o insetti) o per usi particolari, come lo sviluppo di vaccini). In base al principio di precauzione, la valutazione del rischio ambientale deve attenersi a quei principi generali che sono indicati nell’ allegato della Decisione, tenendo presente, fra altro, che la valutazione dei potenziali effetti negativi deve basarsi su dati scientifici e tecnici e su una metodologia comune per l’ individuazione, la raccolta e l ‘interpretazione dei dati. Risultati, misure e prove devono essere descritti chiaramente. Inoltre, il ricorso a tecniche di modellazione scientificamente valide può fornire i dati mancanti, utili per la valutazione del rischio ambientale.Per elaborare le conclusioni della valutazione del rischio ambientale, l’ allegato alla Decisione descrive le fasi principali della valutazione.

Fonte: Eur-Lex

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