Nuovi requisiti tecnici per i serbatoi dei distributori di carburante

Il Decreto 29 novembre 2002 del Ministero dell’ Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2002.

Il Ministero dell’ Interno ha emanato il Decreto 29 novembre 2002 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2002 – relativo ai ” Requisiti tecnici per la costruzione, l’ installazione e l’ esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione”. Questo Decreto ministeriale si richiama alla direttiva 98/94/CE che codifica la procedura di cui alla direttiva 83/189/CEE e alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi, in particolare al Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l’ approvazione del regolamento concernente l’ espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio. Quindi, ritenuto necessario apportare miglioramenti alla sicurezza degli impianti di distribuzione , attraverso l’ impiego di serbatoi interrati aventi specifici requisiti tecnici, il decreto stabilisce che tali serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare: a) il mantenimento dell’ integrità strutturale durante l’ esercizio; b) il contenimento e il rilevamento delle perdite; c) la possibilità di eseguire i controlli previsti. I serbatoi interrati devono essere a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell’ intercapedine, mentre le pareti possono essere entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purchè idoneo a garantire la tenuta dell’ intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiale non metallico, purchè resistenti alle sollecitazioni meccaniche e alle corrosioni; parete interna non metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione. Può essere a parete singola metallica od in materiale non metallico all’ interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La casse di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi. Il decreto indica, inoltre i requisiti tecnici che devono avere le tubazioni e i dispositivi che devono avere i serbatoi per la prevenzione e il contenimento delle perdite. Questo decreto sostituisce il decreto del Ministro dell’ interno 17 giugno 1987, n. 280 e modifica, e modifica il decreto del Ministro dell’ interno 31 luglio 1934 ed il decreto ministeriale 1 luglio 1972. Viene precisato il nuovo decreto si applica alle nuove installazioni, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

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