Obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per i benefici L.104/92 e 68/99

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2010, il Decreto 30 luglio 2010, n. 165, contenente il Regolamento in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 o dalla legge n. 68 del 1999.

Il Regolamento reca disposizioni per l’esecuzione delle norme di cui i commi 4-octies e 4-decies dell’articolo 1 del decreto-legge n. 134,convertito con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge 104 del 1992 o dalla legge n. 68 del 1999.
I benefici ai fini del presente regolamento sono:
a) il diritto alla precedenza nell’assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede più vicina al proprio domicilio ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 21 e dell’articolo 33,comma 6 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
b) il diritto del familiare lavoratore o dell’affidatario di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell’articolo 33, della legge. 104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ve possibile, la sede più vicina al domicilio individuato dalle richiamate disposizioni;
c) il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

(LG-FF)

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