Obbligo del consenso informato ai trattamenti sanitari: nuova sentenza della Cassazione

La Cassazione si pronuncia sull’obbligo in capo al sanitario di informare il paziente delle possibili conseguenze del trattamento sanitario

La terza Sezione della Cassazione – con sentenza del 14 marzo 2006 n. 5444 – si è pronunciata sul caso di una donna deceduta a seguito di una terapia radiante somministrata per una grave forma tumorale, a causa di complicazioni della cui possibilità di verificazione la paziente non era stata informata preventivamente da parte dei sanitari.

La Corte ha ritenuto la responsabilità dei sanitari in virtù del fatto che, nonostante la terapia fosse corretta, a causa dell’omessa informazione sulle possibili conseguenze della terapia, la paziente non era stata messa in condizioni di fornire un consenso consapevole.

In particolare la Suprema Corte ha precisato che ai fini dell’accertamento della responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo del consenso informato è ininfluente il fatto che il trattamento sia stato eseguito in maniera corretta o meno, assumendo rilevanza solo la condotta omissiva consistente nell’inadempimento dell’obbligo di informazione riguardo le possibili conseguenze del trattamento, la successiva constatazione della verificazione delle stesse a causa del trattamento e quindi l’aggravamento conseguente – cioè collegato casualmente – delle condizioni di salute del paziente.

(AG-3)
08/04/2006

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