Obbligo di Cartellino di riconoscimento per i dipendenti della PA

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti dal 13 febbraio scorso a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
E’ quanto dispone la circolare esplicativa n.3 del 2010 del ministro Renato Brunetta indirizzata a tutte le amministrazioni centrali e periferiche

Circolare esplicativa n. 3/2010 del ministro Renato Brunetta indirizzata a tutte le amministrazioni centrali e periferiche (art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Pubblica Amministrazione) che persegue l’obiettivo di attuare la trasparenza nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni e comprende tutti i dipendenti pubblici “contrattualizzati”, mentre non riguarda direttamente il personale di cui all’art. 3 del d.lgs n. 165 del 2001.

La norma non si applica quindi ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che sono disciplinate dai propri ordinamenti.

Ma rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali. Le deroghe comunque, debbono essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, adottati su proposta del Ministro competente, ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o Stato-Città e autonomie locali.

Per quanto riguarda il concetto di attività con il pubblico – quella svolta in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta -, si legge nella circolare del ministro Brunetta, vale l’obbligo di identificazione per i dipendenti della pubblica amministrazione, e dal momento che la tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni varia, l’individuazione delle attività rilevanti è rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione.
A titolo esemplificativo, rientrano nel concetto in esame le attività svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte dall’ufficio relazioni con il pubblico, le attività di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, le attività svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle pubbliche amministrazioni, le attività del personale sanitario a contatto con il pubblico nelle strutture ospedaliere e sanitarie.

Sulla scelta di adoperare cartellini identificativi o targhe da apporre presso la postazione di lavoro, la circolare lascia alle singole amministrazioni la scelta che sarà effettuata a seconda della tipologia di attività, fermo restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalità e che non è tanto rilevante lo strumento di per sè quanto piuttosto il soddisfacimento dell’esigenza sottesa che è quello dell’identificazione dell’addetto.

L’amministrazione può valutare se e quando attuare l’identificazione anche attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto nell’ambito dell’organizzazione: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza.

Infine, la circolare indica che la disposizione dell’obbligo del cartellino si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti.
Le amministrazioni di appartenenza -viene chiarito- debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall’altro fornire gli strumenti per l’identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata in maniera uniforme nell’ambito della stessa amministrazione.

L’inosservanza della prescrizione verrà valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l’irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate.

Fonte: Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione

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