Obbligo di schede tecniche di sicurezza per i prodotti chimici

Lo prevede il decreto 7 settembre 2002 del Ministero della salute che recepisce la direttiva 2001/58/CE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002 è pubblicato il Decreto 7 settembre 2002 del Ministero della salute recante il ” Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio”. La direttiva citata doveva essere recepita all’ interno dei singoli Stati membri entro il 30 luglio 2002 per la generalità dei preparati, esclusi i fitosanitari ed i biocidi per i quali il termine fissato è il 30 luglio 2004. Come previsto dall’ art. 5, il decreto ministeriale entrerà quindi in vigore con data retroattiva, per evitare che la Repubblica italiana debba pagare l’ equivalente di 400 milioni di vecchie lire per ogni giorno di ritardo nel recepimento delle normative comunitarie, quale sanzione dell’ Unione Europea per gli Stati membri inadempienti.Ciò precisato, la direttiva 2001/58/CE della Commissione del 27 luglio 2001 modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell’ art. 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all’ art. 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ( scheda informativa in materia di sicurezza).Conseguentemente, come previsto dall’ art. 1 del decreto ministeriale ” Il responsabile dell’ immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato, sia esso il fabbricante, l’ importatore o il distributore, deve fornire gratuitamente al destinatario, che è l’ utilizzatore professionale della sostanza o del preparato, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura”. La scheda informativa in materia di sicurezza deve contenere le informazioni di cui all’ allegato al decreto qualora si tratti di sostanza o preparato classificati come pericolosi ai sensi rispettivamente del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e della direttiva 1999/45/CE. Come indicato nella ” Guida alla redazione della scheda”, allegata al provvedimento, sono richiesti dati di sicurezza necessari per una più attenta attività di controllo come, oltre le caratteristiche chimiche dei preparati, gli effetti pericolosi, la corretta gestione, le procedure da adottare in caso di emergenza ( interventi di primo soccorso, misure antincendio, provvedimenti in caso di dispersione accidentale) e tutte le informazioni per la salvaguardia per l’ ambiente. L’ obiettivo della ” Guida” è quello di assicurare la completezza e correttezza del contenuto delle voci di cui all’ art. 1, comma 2, in modo che le relative schede dati di sicurezza permettano in particolare agli utilizzatori professionali di prendere i necessari provvedimenti per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e per la protezione dell’ ambiente. Infatti, le informazioni devono soddisfare i requisiti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25 ( provvedimento trasfuso nel D.Lgs. 626/94) sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro: In particolare la scheda deve permettere al datore di lavoro di determinare la presenza sul luogo di lavoro di qualsiasi agente chimico pericoloso, e di valutare l’eventuale rischio alla salute e sicurezza dei lavoratori derivante dal loro uso. Le informazioni devono essere redatte in maniera chiara e concisa. La scheda deve essere preparata da un tecnico competente che deve tener conto delle esigenze specifioche degli utilizzatori,nella misura in cui sono conosciute. Il responsabile dell’ immissione sul mercato di sostanze e preparati deve garantire che il personale abbia ricevuto l’ opportuna formazione professionale, compresi eventuali corsi di aggiornamento.

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