Omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 109/55 del 28 aprile 2011 è pubblicato il Regolamento n. 34 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) – Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione deik rischi di incendio.

Il presente regolamento si applica:
Parte I: all’omologazione dei veicoli appartenenti alle categorie M, N e O per quanto riguarda i serbatoi per combustibili liquidi.
Parte II: su richiesta del fabbricante, all’omologazione dei veicoli appartenenti alle categorie M, N O, omologati ai sensi della parte I o IV del presente regolamento, muniti di serbatoi per combustibile liquido, riguardo alla prevenzione dei rischi di incendio in caso di urto frontale e/o laterale e/o posteriore.
Parte III: all’omologazione do serbatoi per combustibile liquido come entità tecniche.
Parte IV: all’omologazione di veicoli riguardo all’installazione di serbatoi omologati per combustibile liquido.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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