Operazioni mobili di autotrasporto: organizzazione dell’orario di lavoro

Sulla GU n. 142 del 21/06/07 è pubblicata la L. 20 giugno 2007, n. 77 sulla “Delega legislativa per il recepimento delle dir. 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE.

La Legge, promulgata dal Presidente della Repubblica, il 20 giugno scorso delega il Governo, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati finanziari e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2000/15/CE (organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto) emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all’art.2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo.

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