Sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 379/64 del 24 dicembre 2004 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 2230/2004 della Commissione del 23 dicembre 2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell ambito di competenza dell Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l art. 36 che fissa l applicazione operativa degli organismi degli Stati membri operanti nell ambito della stessa Autorità. Tali organismi competenti, designati dagli Stati membri, devono rispondere ai seguenti requisiti:
-a) eseguono, negli ambiti della competenza dell Autorità europea per la sicurezza alimentare, in particolare quelli aventi un impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, mansioni di sostegno scientifico e tecnico, in particolare la raccolta e l analisi di dati legati all identificazione dei rischi e all esposizione ai rischi, la valutazione dei rischi, la valutazione dell innocuità degli alimenti o dei mangimi, studi scientifici o tecnici, assistenza scientifica o tecnica ai responsabili della gestione del rischio;
-b) sono persone giuridiche che perseguono obiettivi d interesse generale, nel quadro della loro organizzazione, di procedure e regole specifiche tali da assicurare che i compiti loro affidati dall Autorità siano espletati nel rispetto del principio di indipendenza e di integrità;
-c) hanno un livello elevato e riconosciuto di esperienza scientifica o tecnica in uno o diversi ambiti di competenza dell Autorità, in particolare quelli aventi un impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
-d) hanno la capacità di operare in rete su azioni a carattere scientifico e/o la capacità di eseguire i compiti che possono essere loro conferiti dall Autorità.
Qualora gli organismi designati non soddisfino più i criteri enunciati, gli Stati membri procedono al ritiro della loro designazione e ne informano immediatamente l Autorità, con copia alla Commissione, adducendo gli elementi a riprova.
-a) eseguono, negli ambiti della competenza dell Autorità europea per la sicurezza alimentare, in particolare quelli aventi un impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, mansioni di sostegno scientifico e tecnico, in particolare la raccolta e l analisi di dati legati all identificazione dei rischi e all esposizione ai rischi, la valutazione dei rischi, la valutazione dell innocuità degli alimenti o dei mangimi, studi scientifici o tecnici, assistenza scientifica o tecnica ai responsabili della gestione del rischio;
-b) sono persone giuridiche che perseguono obiettivi d interesse generale, nel quadro della loro organizzazione, di procedure e regole specifiche tali da assicurare che i compiti loro affidati dall Autorità siano espletati nel rispetto del principio di indipendenza e di integrità;
-c) hanno un livello elevato e riconosciuto di esperienza scientifica o tecnica in uno o diversi ambiti di competenza dell Autorità, in particolare quelli aventi un impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
-d) hanno la capacità di operare in rete su azioni a carattere scientifico e/o la capacità di eseguire i compiti che possono essere loro conferiti dall Autorità.
Qualora gli organismi designati non soddisfino più i criteri enunciati, gli Stati membri procedono al ritiro della loro designazione e ne informano immediatamente l Autorità, con copia alla Commissione, adducendo gli elementi a riprova.
Fonte: Eur-Lex
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