Organismi operanti nell’ ambito dell’ Autorità europea per la sicurezza alimentare

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 379/64 del 24 dicembre 2004 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 2230/2004 della Commissione del 23 dicembre 2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell’ ambito di competenza dell’ Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’ Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l’ art. 36 che fissa l’ applicazione operativa degli organismi degli Stati membri operanti nell’ ambito della stessa Autorità. Tali organismi competenti, designati dagli Stati membri, devono rispondere ai seguenti requisiti:
-a) eseguono, negli ambiti della competenza dell’ Autorità europea per la sicurezza alimentare, in particolare quelli aventi un impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, mansioni di sostegno scientifico e tecnico, in particolare la raccolta e l’ analisi di dati legati all’ identificazione dei rischi e all’ esposizione ai rischi, la valutazione dei rischi, la valutazione dell’ innocuità degli alimenti o dei mangimi, studi scientifici o tecnici, assistenza scientifica o tecnica ai responsabili della gestione del rischio;
-b) sono persone giuridiche che perseguono obiettivi d’ interesse generale, nel quadro della loro organizzazione, di procedure e regole specifiche tali da assicurare che i compiti loro affidati dall’ Autorità siano espletati nel rispetto del principio di indipendenza e di integrità;
-c) hanno un livello elevato e riconosciuto di esperienza scientifica o tecnica in uno o diversi ambiti di competenza dell’ Autorità, in particolare quelli aventi un impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
-d) hanno la capacità di operare in rete su azioni a carattere scientifico e/o la capacità di eseguire i compiti che possono essere loro conferiti dall’ Autorità.
Qualora gli organismi designati non soddisfino più i criteri enunciati, gli Stati membri procedono al ritiro della loro designazione e ne informano immediatamente l’ Autorità, con copia alla Commissione, adducendo gli elementi a riprova.

Fonte: Eur-Lex

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