Organismi paritetici edilizia legittimati formazione sono SOLO 9

La Circolare del Ministero Lavoro n. 13/2012 indica gli Organismi paritetici dell’edilizia legittimati alla formazione e definisce la nozione di Organismi paritetici comparativamente più rappresentativi in edilizia.

La Circolare del Ministero Lavoro n. 13/2012:
– indica gli Organismi paritetici dell’edilizia legittimati alla formazione
e
– definisce la nozione di Organismi paritetici comparativamente più rappresentativi in edilizia.
, perchè costituiti da “una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”.

Le uniche OO.SS. in edilizia legittimate a costituire OO.PP. autorizzati alla Formazione sono:
– almeno una tra FILLEA-CGIL, FILCA-CISL oppure FENEAL-UIL;
e
– almeno una tra le 6 Associazioni imprenditoriali riportate nell’elenco
, che pubbliciamo al link.

Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. e, conseguentemente, non possono svolgere l’attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art. 37 del Testo Unico.

E’ essenziale che gli enti bilaterali siano emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi e non tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile.

In proposito, si ritiene opportuno ricordare che, al momento, nel settore dell’edilizia i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sempre a livello nazionale sono i seguenti:
…
vedi link al testo integrale della circolare
….
Ne deriva che solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possano definirsi “organismi paritetici’’ ai sensi del citato art. 2 e quindi legittimati a svolgere l’attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall’art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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