D.Lgs. 78/2012: Attrezzature a pressione trasportabili. In vigore dal 16.6.2012

La G.U. n. 138 del 15-6-2012 pubblica il D.Lgs. 12 giugno 2012, n. 78 “Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. Entra in vigore il 16 giugno 2012

La G.U. n. 138 del 15-6-2012 pubblica il D.Lgs. 12 giugno 2012, n. 78 “Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE“.

Entra in vigore il 16 giugno 2012.

Il decreto disciplina le attrezzature a pressione trasportabili (rubinetti, cisterne, contenitori per gas) al fine di migliorarne la sicurezza e garantirne la libera circolazione.

La novità principale consiste nell’attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei poteri di vigilanza del mercato (attualmente il Ministero esercita poteri di notifica e sorveglianza degli organismi di ispezione).

Il testo al link

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ESTRATTO:

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente decreto disciplina le attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione europea e si applica:

a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite nell’articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformita’ di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;

b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell’articolo 2, comma 1, che recano i marchi di conformita’ alla direttiva 2010/35/UE, o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e
84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l’uso di tali attrezzature;

c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell’articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformita’ di cui alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la rivalutazione della conformita’.

2. Il presente decreto non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato in data antecedente al 9 marzo 2002 o alle date antecedenti a quelle previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, che non sono state sottoposte ad una rivalutazione della conformita’ e a quelle utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri dell’Unione europea e Paesi terzi, effettuate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE.

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