Organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 27 maggio 2005,n.108 riguardante “Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (EST).”

Il Presidente della Repubblica, vista la direttiva 1999/63/CE del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST), ha emanato il Decreto legislativo 27 maggio 2005,n. 108 che nel dare attuazione alla citata direttiva europea, è diretto a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori marittimi connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro.
Il presente decreto legislativo si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima, intendendo per “nave adibita alla navigazione marittima” nave o unità diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette.
L’art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999,n. 271 è sostituito, per quanto concerne l’orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, dall’art. 3 del nuovo decreto legislativo il quale stabilisce che , fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l’orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo