Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 27 maggio 2005,n.108 riguardante Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa allaccordo sullorganizzazione dellorario di lavoro della gente di mare, concluso dallAssociazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dellUnione europea (EST).
Il Presidente della Repubblica, vista la direttiva 1999/63/CE del 21 giugno 1999, relativa allaccordo sullorganizzazione dellorario di lavoro della gente di mare concluso dallAssociazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dellUnione europea (FST), ha emanato il Decreto legislativo 27 maggio 2005,n. 108 che nel dare attuazione alla citata direttiva europea, è diretto a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori marittimi connessi allorganizzazione dellorario di lavoro.
Il presente decreto legislativo si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima, intendendo per nave adibita alla navigazione marittima nave o unità diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette.
Lart. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999,n. 271 è sostituito, per quanto concerne lorario di lavoro a bordo delle navi mercantili, dallart. 3 del nuovo decreto legislativo il quale stabilisce che , fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, lorario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.
Il presente decreto legislativo si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima, intendendo per nave adibita alla navigazione marittima nave o unità diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette.
Lart. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999,n. 271 è sostituito, per quanto concerne lorario di lavoro a bordo delle navi mercantili, dallart. 3 del nuovo decreto legislativo il quale stabilisce che , fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, lorario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.
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