Orientamenti per l’ attuazione della normativa UE sull’ozono nell’aria

La Decisione della Commissione del 19 marzo 2004 sull’attuazione della direttiva 2002/3/CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 87/50 del 25 marzo 2004.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 87/50 del 25 marzo 2004 è pubblicata la Decisione della Commissione 19 marzo 2004 concernente orientamenti per l’ attuazione della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’ ozono nell’ aria. Ricordiamo che la direttiva 2002/3/CE stabilisce obiettivi a lungo termine, valori obiettivo, una soglia di allarme e una soglia di informazione per le concentrazioni di ozono nell’ aria. L’ art. 7 di detta direttiva impone agli Stati membri in condizioni particolari di predisporre piani di azione a breve termine ove vi sia un rischio di superamento della soglia di allarme, mentre l’ articolo 9 della direttiva stessa stabilisce che la Commissione deve fornire agli Stati membri orientamenti concernenti un’ opportuna strategia per misurare i precursori dell’ ozono nell’ aria, come parte degli orientamenti da elaborare ai sensi dell’ art. 12 di detta direttiva. L’ elaborazione degli orientamenti è avvenuta da parte della Commissione con l’ ausilio dell’ Agenzia europea per l’ ambiente e sono riportati negli allegati I, II e III della Decisione, rispettivamente riguardanti: I) Aspetti generali che gli Stati membri devono prendere in considerazione nell’ elaborare piani d’ azione a breve termine ai sensi dell’ art. 7 della direttiva 2002/3/CE, tenendo conto di circostanze particolari per le zone ove vi sia un rischio di superamento della soglia di allarme se esistono possibilità concrete di ridurre tale rischio o la durata o gravità dei superamenti della soglia di allarme ( 240 microg/m3); II ) Misure a breve termine: esempi ed esperienze ( esempio, l’ esperimento sul campo condotto nell’ agglomerato di Heilbronn/Neckassulm nel 1994 o il programma tedesco di principi e misure di controllo delle emissioni su larga scala e a livello locale negli episodi di concentrazione elevate di ozono al suolo in piena estate applicando modelli di dispersione fotochimica; III ) linee guida per una strategia di misurazione dei precursori dell’ ozono ai sensi dell’ art. 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/3/CE nel cui allegato IV vengono stabilite in modo più specifico le finalità di questo monitoraggio, come il monitoraggio delle fonti ( i COV nel traffico stradale, negli impianti petrolchimici, uso di solventi in aree commerciali).

Fonte: Eur-Lex

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