Il Comitato è sostanzialmente favorevole alla proposta in esame e chiede alla Commissione di tener conto delle riserve da esso formulate e di modificare di conseguenza il terzo dei considerando, ed auspica che la proposta sia approvata in tempi brevi dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Lo scopo della proposta in esame è avviare la codificazione della direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per luso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro e successive modifiche. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora e, secondo la Commissione, ne preserva appieno la sostanza, limitandosi a riunire le norme in esse contenute e ad apporvi le sole modifiche formali necessarie ai fini della codificazione.
Losservanza delle norme in materia di salute e sicurezza nelluso delle attrezzature di lavoro rappresenta un aspetto importante delle misure di prevenzione. Dal 1989, tali norme formano oggetto di unarmonizzazione minima. La direttiva 89/655/CEE è stata modificata a più riprese così da poter coprire un numero sempre maggiore di situazioni di lavoro (principalmente il lavoro in quota, ossia in luoghi sopraelevati) e integrare un concetto più ampio di salute sul lavoro che tenga conto dei principi di ergonomia; da ultimo la direttiva 2007/30/CE ha modificato il modo in cui gli Stati membri devono redigere le relazioni nazionali di attuazione della normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza. Queste revisioni possono comportare difficoltà per i destinatari di tale normativa.
Lopera di codificazione affermano gli esperti del CESE non dovrebbe comportare alcuna modifica di carattere sostanziale né al dispositivo (articolato) né agli allegati né al preambolo degli atti da codificare. Queste diverse parti del testo di un atto normativo costituiscono infatti un insieme coerente e interdipendente.
Lo stesso preambolo, pur non dettando disposizioni di per sé vincolanti, costituisce però un ausilio interpretativo di queste ultime e fornisce quindi agli Stati membri criteri utili per garantirne un applicazione coerente. In esito allesame della proposta, il Comitato ritiene che il testo in questione rispetti tale principio fondamentale della codificazione per quanto attiene al dispositivo e agli atti allegati, ma non per quanto concerne il preambolo.
(LG-FF)