Nelle sue conclusioni del 5 e 6 dicembre 2007 sui Ruoli equilibrati di uomini e donne per loccupazione, la crescita e la coesione sociale, la crescita e la coesione sociale il Consiglio ha invitato la Commissione ha tener conto della necessità di rivedere la direttiva 86/613/CEE, al fine di salvaguardare i diritti relativi alla condizione di madre o padre dei lavoratori autonomi e dei coniugi che lassistono.
La presente direttiva fa salve le facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi di protezione sociale. La competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda lorganizzazione dei rispettivi sistemi di protezione sociale comprende, fra laltro, le decisioni relative allistituzione, al finanziamento e alla gestione di detti sistemi e delle relative istituzioni, nonché il contenuto ed lerogazione delle prestazioni, il livello dei contributi e le condizioni di accesso.
Nellambito del lavoro autonomo lapplicazione del principio della parità di trattamento significa che non deve sussistere alcuna discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda, ad esempio, la creazione, la fornitura di attrezzature o lampliamento di unimpresa o lavvio o lampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.
Inoltre, occorre garantire che le condizioni fissate per la costituzione di imprese tra coniugi o, se e nella misura in cui riconosciuti dal diritto nazionale, fra conviventi non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società tra altre persone.
La vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome gestanti e delle coniugi gestanti e, se e nella misura in cui siano riconosciute dal diritto nazionale, delle conviventi gestanti di lavoratori autonomi impone che venga loro riconosciuto il diritto alle prestazioni di maternità. A condizione che siano rispettati i requisiti minimi della presente direttiva, gli Stati membri restano competenti per lorganizzazione di tali prestazioni, inclusa la definizion4 del livello di contributi e tutti gli accordi in merito a prestazioni e pagamenti. In particolare, essi possono determinare il periodo precedente e/o successivo al parto in cui è riconosciuto il diritto alle prestazioni di maternità.
In base allarticolo 9 della presente direttiva (Tutela dei diritti), gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che ritengono di aver subito una perdita o un danno a seguito della mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento,possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari o amministrativi, comprese, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione, finalizzati al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
(LG-FF)