Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 180/1 del 15 luglio 2010 è pubblicata la Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio.

La direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1986, relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità, garantisce l’applicazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che contribuiscono all’esercizio di un’attività autonoma. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i coniugi di lavoratori autonomi la direttiva 86/613/CEE non si è dimostrata molto efficace e, pertanto, il Parlamento europeo ha ritenuto opportuno riconsiderare il suo ambito di applicazione poiché la discriminazione fondata sul sesso e le molestie si verificano anche al di fuori del lavoro salariato. Per ragioni di chiarezza, quindi, è opportuno sostituire la direttiva 86/613/CEE con la presente direttiva.

Nelle sue conclusioni del 5 e 6 dicembre 2007 sui “Ruoli equilibrati di uomini e donne per l’occupazione, la crescita e la coesione sociale, la crescita e la coesione sociale” il Consiglio ha invitato la Commissione ha tener conto della necessità di rivedere la direttiva 86/613/CEE, al fine di salvaguardare i diritti relativi alla condizione di madre o padre dei lavoratori autonomi e dei coniugi che l’assistono.

La presente direttiva fa salve le facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi di protezione sociale. La competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei rispettivi sistemi di protezione sociale comprende, fra l’altro, le decisioni relative all’istituzione, al finanziamento e alla gestione di detti sistemi e delle relative istituzioni, nonché il contenuto ed l’erogazione delle prestazioni, il livello dei contributi e le condizioni di accesso.
Nell’ambito del lavoro autonomo l’applicazione del principio della parità di trattamento significa che non deve sussistere alcuna discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda, ad esempio, la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

Inoltre, occorre garantire che le condizioni fissate per la costituzione di imprese tra coniugi o, se e nella misura in cui riconosciuti dal diritto nazionale, fra conviventi non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società tra altre persone.

La vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome gestanti e delle coniugi gestanti e, se e nella misura in cui siano riconosciute dal diritto nazionale, delle conviventi gestanti di lavoratori autonomi impone che venga loro riconosciuto il diritto alle prestazioni di maternità. A condizione che siano rispettati i requisiti minimi della presente direttiva, gli Stati membri restano competenti per l’organizzazione di tali prestazioni, inclusa la definizion4 del livello di contributi e tutti gli accordi in merito a prestazioni e pagamenti. In particolare, essi possono determinare il periodo precedente e/o successivo al parto in cui è riconosciuto il diritto alle prestazioni di maternità.

In base all’articolo 9 della presente direttiva (“Tutela dei diritti”), gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che ritengono di aver subito una perdita o un danno a seguito della mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento,possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari o amministrativi, comprese, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione, finalizzati al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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