La Direttiva 2002/73/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 settembre 2002 che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio
Sulla G.U.C.E. L 269/15 del 5 ottobre 2002 è pubblicata la Direttiva 2002/273/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2002. Fra i ” considerando” della direttiva si sottolinea che il diritto all’ eguaglianza dinanzi alla legge ed alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’ uomo, dalla Conv. delle Nazioni Unite sull’ eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Conv. internazionale sull’ eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relative ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, nonché dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri dell’ Unione sono firmatari. Tenendo presente i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione Europea, con questa direttiva si affronta specificatamente la parità di trattamento e di opportunità per uomini e donne in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Poiché la citata direttiva 76/207/CEE del Consiglio non dà una definizione della nozione di discriminazione diretta o indiretta, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’ articolo 13 del trattato, la direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’ origine etnica e la direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in cui si dà una definizione di discriminazione diretta ed indiretta. Essendo pertanto appropriato inserire definizioni coerenti con le suddette direttive in materia, la direttiva 76/207/CE viene modificata inserendo all’ art. 1 il seguente paragrafo: ” 1 bis-Gli Stati membri tengono conto dell’ obiettivo della parità fra gli uomini e le donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di cui al paragrafo 1.”. Conseguentemente, l’ art. 2 è sostituito dal seguente: ” 1. Ai sensi delle seguenti disposizioni principio di parità di trattamento implica l’ assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia
Le molestie e le molestie sessuali, ai sensi della direttiva, sono considerate discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Gli Stati membri, incoraggiano, in conformità con il diritto, gli accordi collettivi o le prassi nazionali, i datori di lavoro e i responsabili dell’ accesso alla formazione professionale a prendere misure per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali sul luogo di lavoro. Inoltre, l’ applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non vi deve essere discriminazione diretta o indiretta nei settori pubblico e privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene: le condizioni di accesso all’ occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione; l’ accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale; occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione; affiliazione e attività a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.Tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento, dunque, dovranno essere abrogate.
Fonte: Eur-Lex
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