Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera

Il relativo Decreto 5 agosto 2002, n. 218 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002 è pubblicato il Decreto 5 agosto 2002, n. 218 emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali recante il ” Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera “.Il presente Regolamento è adottato richiamandosi ad una serie di provvedimenti legislativi in materia, in particolare all’ art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito con la legge 30 novembre 1994, n. 655, recante ” Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura”, che prevede l’ emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità da pesca ed al Decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 recante ” Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull’ istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri”. Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera ravvicinata e locale. L’ art. 5 del decreto, stabilisce che ” l’ Amministrazione può esentare ogni nave, che presenti caratteristiche nuove, da qualsiasi disposizione del presente regolamento che possa ostacolare le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse. Una nave che abbia ottenuto tali esenzioni deve soddisfare le prescrizioni che l’ Amministrazione, avuto riguardo ai limiti di abilitazione, stimi sufficienti per garantirne la sicurezza generale. Per quanto riguardala navigazione oltre i limiti di abilitazione della nave, in casi eccezionali l’ Amministrazione, sentito l’ ente tecnico, può autorizzare l’ effettuazione di un singolo viaggio internazionale di trasferimento oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza adeguato al particolare viaggio da effettuare. I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nonché i mezzi antincendio devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere pronti all’ uso immediato in ogni momento, così come i mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata devono essere dotate di imbarcazioni, ovvero zattere di salvataggio di capacità totale sufficiente ad accogliere almeno il 200% del numero totale delle persone presenti a bordo. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, quando non siano dotate di almeno una imbarcazione di salvataggio a motore, devono essere dotate di un battello di emergenza.Le navi di lunghezza inferiore ai 10 metri, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa devono essere dotate di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri. Al decreto è allegato, come previsto dall’ art. 4, l’elenco degli equipaggiamenti marittimi di ” tipo approvato” di cui deve essere dotata la nave.

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