Tutela dei lavoratori nei casi di insolvenza dei datori di lavoro

In materia è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio europei la direttiva 2002/74/CE del 23 settembre 2002

La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989, indica al punto 7 che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea e che tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti. La direttiva 80/987/CEE ha lo scopo di garantire ai lavoratori subordinati un minimo di tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro. A tal fine essa obbliga gli Stati membri a creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati ai lavoratori. Tenendo conto dell’ evoluzione del diritto in materia di insolvenza e lo sviluppo del mercato interno, gli organi legislativi della Comunità hanno ritenuto opportuno modificare talune disposizioni di tale direttiva, adottando, allo scopo, la Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, pubblicata sulla G.U.C.E. L 270/10 dell’ 8 ottobre 2002. Con la nuova direttiva di modifica, viene adattata, innanzitutto, la definizione dello stato di insolvenza alle nuove tendenze legislative negli Stati membri sulla materia, includendo anche le procedure d’ insolvenza diverse dalla liquidazione. In tale contesto – viene sottolineato in premessa- gli Stati membri devono avere la facoltà di prevedere, per determinare l’ obbligo di pagamento dell’ organismo di garanzia, che, quando una situazione d’ insolvenza dà luogo a varie procedure d’ insolvenza, siffatta situazione sia trattata come se si trattasse di un’ unica procedura d’ insolvenza. Il testo della Sezione I della direttiva 80/987/CEE del 20 aprile 1980, riguardante il Campo di applicazione e le definizioni, è sostituito dal seguente: ” 1.La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza….2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, qualora sia stabilito che esse assicurano agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva….4. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere la tutela dei lavoratori subordinati ad altre situazioni di insolvenza, come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente, stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al paragrafo 1 dal diritto nazionale”. Gli Stati membri dovranno mettere in vigore òe disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva anteriormente all’ 8 ottobre 2005.

Fonte: Eur-Lex

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