Partecipazione pubblica all’ elaborazione dei piani in materia ambientale

La Direttiva 2003/35/CE del Parlamento e del Consiglio, del 25 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 156/17 del 25 giugno 2003.

Sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 156/17 del 25 giugno 2003, è stata pubblicata la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’ elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttiva del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’ accesso alla giustizia. La direttiva è stata adottata in considerazione del fatto che la normativa comunitaria in materia di ambiente contiene disposizioni in base alle quali le autorità pubbliche e altri organismi adottano decisioni che possono avere effetti significativi sull’ ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone. Inoltre, l’ effettiva partecipazione del pubblico all’ adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione; ciò accresce – secondo i legislatori europei – la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate. Partrendo dalle citate considerazione, la direttiva ha quindi come obiettivo quello di contribuire all’ attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Arhus, sottoscritta dalla Comunità europea il 25 giugno 1998, e che prevede, appunto, l’ obiettivo di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone. Come indicato all’ art. 2 della direttiva, per ” pubblico” s’ intende una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. Gli Stati membri devono provvedere affinchè al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma delle disposizioni elencate nell’ allegato 1 della stessa direttiva. Per quanto riguarda la prevista modifica della direttiva 96/61/CE, relativamente all’ accesso alla giustizia, viene inserito l’ articolo 15 bis il quale stabilisce che ” i membri del pubblico interessato….abbiano accesso ad una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od emissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva”.Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 25 giugno 2005.

Fonte: Eur-Lex

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