Con lemanazione del Provvedimento 9 marzo 2005 (vedi link), il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato le garanzie e le prescrizioni a cui dovranno attenersi i produttori e gli utilizzatori delle c.d. etichette intelligenti, cioè quei minuscoli chip a radiofrequenza attivati da lettori ottici.
Nella riunione del 9 marzo 2005, il Garante per la protezione dei dati personali (noto anche come Garante della privacy), ritenuta la necessità di prescrivere alcune misure al fine di rendere il trattamento dei dati personali nellambito di Radio Frequency Identification con forme alle disposizioni vigenti, anche in relazione al principio di dignità della persona (art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea ; artt. 2 e 154, comma 1, lettera c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha emanato il Provvedimento 9 marzo 2005 che riportiamo nel link.
Il Provvedimento del Garante si è reso necessario in quanto lutilizzo della tecnologia c.d. RFDI (Radio Frequency Identification) che si stà diffondendo in numerosi settori, come, ad esempio, per incrementare la rapidità delle operazioni commerciali, anche a vantaggio dei consumatori per rintracciare lorigine di prodotti particolarmente delicati- possono costituire, in determinati impieghi, una violazione del diritto alla protezione dei dati personali (art. 1 del Codice) ed avere serie ripercussioni sullintegrità e la dignità della persona, anche perché, per le ridotte dimensioni e lubicazione delle c.d. etichette intelligenti e dei relativi lettori, il trattamento dei dati personali attraverso la RFDI può essere effettuato allinsaputa dellinteressato.
Con il Provvedimento del 9 marzo 2005, vengono, infatti individuate, le garanzie e le prescrizioni a cui dovranno attenersi i produttori e gli utilizzatori di queste etichette intelligenti, che consistono in minuscoli chip a radiofrequenza (detti anche sistemi a Radio Frequency Identification) attivati da lettori ottici, che, come abbiamo accennato, iniziano a trovare applicazione anzitutto nellambito di aziende, degli esercizi commerciali, della grande distribuzione allo scopo di ottenere una serie di vantaggi, ma che potrebbero anche raccogliere innumerevoli dati sulle abitudini dei consumatori a fine di profilazione o essere in grado di tracciare i percorsi effettuati dagli stessi, controllarne la posizione geografica o verificare quali prodotti usa, indossa o trasporta.
Il Provvedimento del Garante si è reso necessario in quanto lutilizzo della tecnologia c.d. RFDI (Radio Frequency Identification) che si stà diffondendo in numerosi settori, come, ad esempio, per incrementare la rapidità delle operazioni commerciali, anche a vantaggio dei consumatori per rintracciare lorigine di prodotti particolarmente delicati- possono costituire, in determinati impieghi, una violazione del diritto alla protezione dei dati personali (art. 1 del Codice) ed avere serie ripercussioni sullintegrità e la dignità della persona, anche perché, per le ridotte dimensioni e lubicazione delle c.d. etichette intelligenti e dei relativi lettori, il trattamento dei dati personali attraverso la RFDI può essere effettuato allinsaputa dellinteressato.
Con il Provvedimento del 9 marzo 2005, vengono, infatti individuate, le garanzie e le prescrizioni a cui dovranno attenersi i produttori e gli utilizzatori di queste etichette intelligenti, che consistono in minuscoli chip a radiofrequenza (detti anche sistemi a Radio Frequency Identification) attivati da lettori ottici, che, come abbiamo accennato, iniziano a trovare applicazione anzitutto nellambito di aziende, degli esercizi commerciali, della grande distribuzione allo scopo di ottenere una serie di vantaggi, ma che potrebbero anche raccogliere innumerevoli dati sulle abitudini dei consumatori a fine di profilazione o essere in grado di tracciare i percorsi effettuati dagli stessi, controllarne la posizione geografica o verificare quali prodotti usa, indossa o trasporta.
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