Per la pensione basta un intervallo tra lavoro e rioccupazione.

Con la Circolare INPS n. 89/2009 del 10 luglio 2009 avente per oggetto: “Pensione di anzianità e di vecchiaia. Cessazione dell’attività lavorativa con successiva rioccupazione” l’istituto assicurativo precisa le condizioni per il diritto e la decorrenza delle pensioni con riferimento sia alla cessazione del rapporto di lavoro che dà luogo alla pensione sia all’eventuale rioccupazione.

Confermato il requisito della cessazione dell’attività lavorativa per il diritto sia alla pensione di anzianità sia alla pensione di vecchiaia, l’INPS ha ribadito la condizione prevista dall’articolo 62 della legge n. 1827/1935, nel testo sostituito dall’articolo 18 della legge n. 488/1968, in base alla quale i requisiti richiesti devono sussistere alla data di decorrenza della pensione.

Nel caso di pensione di anzianità vi deve essere soluzione di continuità tra il precedente e il successivo rapporto di lavoro e la nuova occupazione non può coincidere con la data di decorrenza della pensione.
Nel caso di pensione di vecchiaia la soluzione di continuità deve sussistere soltanto se la rioccupazione avviene presso lo stesso datore di lavoro.
Viene precisato, infine, che, quando è richiesta la soluzione di continuità tra il precedente e il successivo rapporto, non vi è un periodo minimo di intenzione da rispettare.

La circolare si conclude precisando che eventuali controversie devono essere definite in coerenza con i principi indicati e che i casi conclusi in modo difforme devono essere riesaminati.

Nel link riportiamo, per maggiore chiarezza, il testo integrale della stessa circolare, che ha per titolo:
“INPS-Circolare n. 89 – Roma, 10 luglio 2009-OGGETTO: Pensione di anzianità e vecchiaia. Cessazione dell’attività lavorativa con successiva rioccupazione. Chiarimenti. SOMMARIO: La ripresa dell’attività lavorativa da parte di lavoratori che conseguono la pensione di anzianità deve essere successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

L’effettiva cessazione del precedente rapporto di lavoro deve essere verificata in base al solo espletamento delle formalità di rito (dimissioni, comunicazioni di legge,ecc.), senza che rilevi l’eventuale breve periodo di inattività antecedente la rioccupazione.

(LG-FF)

Fonte: INPS

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