Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 255/1 del 27-10-2007 è pubblicato il Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Nella Introduzione al Parere si legge che il 7 marzo 2007 la Commissione ha notificato al GEPD (Garante europeo della protezione dei dati) la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati.
Conformemente allarticolo 41 del regolamento(CE) n. 45/2001, nel presentare il Parere il GEPD,seguendo la struttura della comunicazione della Commissione, condivide la conclusione centrale della Commissione secondo cui la direttiva non dovrebbe essere modificata.
Tuttavia, il GEPD adotta questa posizione anche per motivi pratici. Egli parte dalle seguenti considerazioni:
– a breve termine, è meglio impiegare le risorse per migliorare lattuazione della direttiva: la comunicazione evidenzia infatti che è ancora possibile apportare miglioramenti importanti per quanto riguarda lattuazione della direttiva stessa,
– a più lungo termine, delle modifiche della direttiva saranno inevitabili, pur mantenendone i principi fondamentali,
– si dovrebbe fissare fin dora una data precisa per la revisione onde elaborare proposte intese ad apportare tali modifiche.
Questa scadenza costituirebbe un chiaro incentivo per iniziare già da ora le riflessioni sui futuri cambiamenti.
Secondo il GEPD, la conclusione di non modificare ora la direttiva è anche la conseguenza logica di principi generali di buona amministrazione e di politica legislativa. Si dovrebbero presentare proposte legislative indipendentemente dal fatto che riguardano nuove aeree di azione comunitaria o modifiche delle misure legislative esistenti solo in caso di necessità e proporzionalità sufficientemente comprovate: non si dovrebbe avanzare nessuna proposta legislativa se con altri strumenti di minore portata fosse possibile ottenere lo stesso risultato.
Nella fattispecie, la necessità e la proporzionalità di una modifica della direttiva non sono state dimostrate. Il GEPD ricorda che la direttiva prevede un quadro generale per la protezione dei dati conformemente al diritto comunitario. Esso deve garantire, da un lato, la tutela dei diritti e delle libertà dei singoli, in particolare il diritto al rispetto della vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, e dallaltro, la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno.
Poiché la Comunicazione della Commissione menziona in relazione alle sfide delle nuove tecnologie lesame in corso della direttiva 2002/58/CE e leventuale necessità di norme più specifiche che permettano di risolvere i problemi di protezione dei dati sollevati da tecnologie come Internet o la RFID, il GEPD accoglie con favore questo esame e le ulteriori azioni, sebbene ritenga che non dovrebbero essere collegati solamente agli sviluppi tecnologici, ma dovrebbero tenere in considerazione il contesto dinamico nella sua interezza e, in una prospettiva a lungo termine, coinvolgere anche la direttiva 95/46/CE.
(LG/FF)
Conformemente allarticolo 41 del regolamento(CE) n. 45/2001, nel presentare il Parere il GEPD,seguendo la struttura della comunicazione della Commissione, condivide la conclusione centrale della Commissione secondo cui la direttiva non dovrebbe essere modificata.
Tuttavia, il GEPD adotta questa posizione anche per motivi pratici. Egli parte dalle seguenti considerazioni:
– a breve termine, è meglio impiegare le risorse per migliorare lattuazione della direttiva: la comunicazione evidenzia infatti che è ancora possibile apportare miglioramenti importanti per quanto riguarda lattuazione della direttiva stessa,
– a più lungo termine, delle modifiche della direttiva saranno inevitabili, pur mantenendone i principi fondamentali,
– si dovrebbe fissare fin dora una data precisa per la revisione onde elaborare proposte intese ad apportare tali modifiche.
Questa scadenza costituirebbe un chiaro incentivo per iniziare già da ora le riflessioni sui futuri cambiamenti.
Secondo il GEPD, la conclusione di non modificare ora la direttiva è anche la conseguenza logica di principi generali di buona amministrazione e di politica legislativa. Si dovrebbero presentare proposte legislative indipendentemente dal fatto che riguardano nuove aeree di azione comunitaria o modifiche delle misure legislative esistenti solo in caso di necessità e proporzionalità sufficientemente comprovate: non si dovrebbe avanzare nessuna proposta legislativa se con altri strumenti di minore portata fosse possibile ottenere lo stesso risultato.
Nella fattispecie, la necessità e la proporzionalità di una modifica della direttiva non sono state dimostrate. Il GEPD ricorda che la direttiva prevede un quadro generale per la protezione dei dati conformemente al diritto comunitario. Esso deve garantire, da un lato, la tutela dei diritti e delle libertà dei singoli, in particolare il diritto al rispetto della vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, e dallaltro, la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno.
Poiché la Comunicazione della Commissione menziona in relazione alle sfide delle nuove tecnologie lesame in corso della direttiva 2002/58/CE e leventuale necessità di norme più specifiche che permettano di risolvere i problemi di protezione dei dati sollevati da tecnologie come Internet o la RFID, il GEPD accoglie con favore questo esame e le ulteriori azioni, sebbene ritenga che non dovrebbero essere collegati solamente agli sviluppi tecnologici, ma dovrebbero tenere in considerazione il contesto dinamico nella sua interezza e, in una prospettiva a lungo termine, coinvolgere anche la direttiva 95/46/CE.
(LG/FF)
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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