Perché il Lodo Alfano è incostituzionale- La Sentenza della Corte Costituzionale.

La Sentenza della Corte Costituzionale N. 262 dell’anno 2009 ha stabilito che il Lodo Alfano è incostituzionale perché “attribuisce ai titolari di quattro alte cariche un eccezionale ed innovativo status protettivo che non è desumibile dalle norme costituzionali e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale”.

Una bocciatura totale del Lodo Alfano quella della Corte Costituzionale: le motivazioni depositate nella tarda serata del 19 ottobre 2009 non lasciano adito a dubbi.

La sentenza, la 262 del 2009 (vedi link), è di 58 pagine, relatore il giudice Franco Gallo, e spiega la decisione annunciata il 7 ottobre scorso, respingendo il Lodo in maniera netta sia perché crea un’evidente disparità di trattamento delle quattro cariche dello Stato rispetto a tutti gli altri cittadini, sia perché configura una preminenza del premier rispetto agli altri ministri, infine perché in ogni caso era necessaria una modifica della Costituzione.

“La sospensione processuale prevista dalla norma censurata – si legge nella sentenza – è diretta esse nuzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di lcuni organi costituzionali e, contemporaneamente, crea un’evidente disparità di trattamento di fronte lla giurisdizione”. Non solo: il presidente del Consiglio e i ministri “sono sullo stesso piano”. “Non è configurabile una preminenza del presidente del Consiglio rispetto ai ministri – dicono ancora i giudici – perché egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a mantenerne l’unità, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri e ricopre perciò una posizione tradizionalmente definita di “primus inter pares”. Inoltre, si avverte, “non è configurabile una significativa preminenza dei presidenti delle Camere sugli altri componenti, perché tutti i parlamentari partecipano all’esercizio della funzione legislativa come rappresentanti della Nazione”.

Inoltre in materia di prerogative e immunità il legislatore ordinario “può intervenire solo per attuare, sul piano procedimentale, il dettato costituzionale, essendogli preclusa ogni eventuale integrazione od estensione di tale dettato”.
Dunque, richiamando anche precedenti sentenze, la Consulta bocci il Lodo Alfano anche per violazione dell’articolo 138 della Carta, cioè dell’articolo sulla revisione costituzionale.

(LG-FF)

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