Piano di controllo ufficiale sul commercio e l’ impiego dei prodotti fitosanitari

Il Decreto 9 agosto 2002 del Ministero della salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002.

Con la stessa data ( 9 agosto 2002) in cui il Ministero della salute ha emesso il Decreto -pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002 – sul ” Recepimento della direttiva 2002/42/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2002, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive nei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all’ alimentazione”, lo stesso Ministero ha emesso il Decreto 9 agosto 2002 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002 – concernente l’ adozione di un ” Piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006″.L’ emanazione di questo decreto si richiama all’ art. 17, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l’ adozione da parte del Ministro della salute, sentiti il Ministro per le politiche agricole e forestali, il Ministro dell’ ambiente ed il Ministro delle attività produttive, di piani nazionali annuali per il controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari in circolazione e della loro utilizzazioni. Poiché già alcune regioni, come l’ Emilia-Romagna, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, l’ Umbria e la provincia autonoma di Trento hanno adottato piani di controllo ufficiali, il Ministero della salute ha ritenuto opportuno procedere all’ adozione di un piano nazionale, per il quinquennio 2002-2006, che coinvolga tutte le regioni e le province autonome.Il piano prevede che le regioni e le province autonome adottino un programma di ispezioni e verifiche rivolto al controllo ufficiale nel territorio di competenza: a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertare la rispondenza dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi; b) dell’ utilizzazione di prodotti fitosanitari autorizzati, in conformità a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonché, ove possibile, dei principi di lotta integrata. Le regioni e le province autonome trasmetteranno al Ministero della salute i piani adottati unitamente ad una loro relazione illustrativa entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto per l’ anno 2002 ed entro il secondo mese di ciascun anno solare per gli anni successivi. Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del piano, le regioni e le province autonome dovranno trasmettere al Ministero della salute i risultati derivanti dall’ attuazione dei piani adottati. Tali risultati dovranno essere presentati utilizzando lo schema riportato al punto IV degli allegati al decreto 1 e 2.Entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero della salute presenterà una relazione sui risultati conseguiti con l’ adozione dei piani ufficiali di controllo alla Commissione europea ed ai singoli Stati membri dell’ Unione europea. In tale relazione dovranno essere inclusi , per le voci comparabili, anche i risultati delle attività dei Nuclei dell’ Arma dei carabinieri e dell’ Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero per le politiche agricole e forestali. Nell’ Allegato al decreto sono riportati gli indirizzi relativi alla predisposizione dei piani di controllo e le finalità del controllo, il suggerimento di alcuni metodi analitici per il controllo quali – quantitativo, le condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, frequenza delle ispezioni e modalità di campionamento, luoghi nei quali effettuare il controllo, criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati.

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