Più garanzie sugli acquisti

Una battaglia vinta dai consumatori

Finalmente sono cambiate le regole che disciplinano i rapporti tra consumatori e venditori di beni di consumo. Entra in vigore domani, sabato 23 marzo, il decreto legislativo (n. 24 del 2/2/2002) che dà attuazione alla direttiva europea 44/99, una vera e propria rivoluzione a favore dei consumatori. Una battaglia vinta da Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, che ha partecipato ai lavori di preparazione della direttiva in sede comunitaria e ha fatto parte del Gruppo di lavoro istituito dal Ministero delle attività produttive per la redazione del testo della legge di recepimento italiana. Un impegno a 360 gradi che si è tradotto in un aumento delle garanzie a tutela di chi acquista un bene. Ma cosa cambia per i consumatori? Ecco i punti principali.
– Il consumatore ha più tempo per far valere i propri diritti – se il prodotto acquistato è difettoso il consumatore ha due mesi di tempo dal momento della scoperta, non più i famigerati otto giorni, per contestarlo al venditore.
La garanzia non dura più solo un anno ma due anni dal momento della consegna. Sui beni usati le parti possono decidere di limitare la durata della garanzia che però non può essere inferiore a un anno;
– La nuova garanzia si può invocare in molti più casi – mentre la vecchia garanzia legale scattava solo in caso di vizi (gravi) del prodotto acquistato, quella nuova vale in tutti i casi di “difetto di conformità”. Difetto che viene riconosciuto in diversi casi: quando il prodotto non ha la qualità o le prestazioni abituali di prodotti dello stesso tipo; se non corrisponde alle caratteristiche dichiarate in etichetta o nella pubblicità; se non è idoneo all’uso voluto dal consumatore (uso specificato al venditore al momento dell’acquisto); in caso di imperfetta installazione.
– Più possibilità di scelta in caso di difetto del bene – il consumatore non solo può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo come prima ma anche la riparazione del prodotto o la sostituzione dello stesso. Se poi questi ultimi rimedi non sono possibili o non hanno eliminato il difetto, il consumatore può chiedere, come prima, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
– Riparazioni e sostituzioni gratuite – le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un termine congruo, non devono arrecare inconvenienti al consumatore e devono avvenire senza spese a suo carico (comprese le spese di spedizione per l’invio del bene ai centri di assistenza, per la manodopera e per i materiali).
– Le nuove regole non sono derogabili – mentre le norme sulla “garanzia legale” previste dal Codice Civile erano derogabili dalle parti (anche se la clausola con il quale il consumatore rinunciava alla garanzia legale era da considerarsi vessatoria, come dichiarato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Torino nel caso Altroconsumo / Fiat), le nuove norme sono per legge inderogabili. Resta salva la possibilità del venditore (o del produttore) di offrire una garanzia contrattuale (o di buon funzionamento) più ampia di quanto previsto dalla nuova legge.
La nuova normativa si applica a tutti gli acquisti fatti in Italia e nell’Unione europea a partire dal 23 marzo 2002.

Precedente

Prossimo