Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 277E/1 del 20-11-2007 è pubblicata la Posizione Comune (CE) N. 15/2007 definita dal Consiglio il 23 luglio 2007 in vista delladozione di una decisione CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Prevenzione e informazione in materia di droga nellambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia.
Il programma specifico Prevenzione e informazione in materia di droga mira a realizzare gli obiettivi individuati dalla strategia antidroga dellUE (2005-2012) e del piano dazione dellUE in materia di lotta contro la droga (2005-2008) e (2009-2012) sostenendo progetti volti a prevenire il consumo di droga, anche affrontando il problema della riduzione dei danni collegati alla droga e dei metodi di trattamento tenendo in considerazione le conoscenze scientifiche più avanzate.
Gli obiettivi specifici previsti dalla Decisione CE persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere azioni trasnazionali per
1) costituire reti multidisciplinari;
2) assicurare lo sviluppo della base delle conoscenze, lo scambio di informazioni e lindividuazione e la diffusione delle buone pratiche, ivi compresi la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;ù
3) sensibilizzare il pubblico ai problemi sanitari e sociali provocati dal consumo di droghe e incoraggiare un dialogo aperto per migliorare la comprensione di tale fenomeno;
4) sostenere misure volte a prevenire il consumo di droga, anche affrontando il problema della riduzione dei danni collegati alla droga e dei metodi di trattamento, tenendo in considerazione le conoscenze scientifiche più avanzate;
b) coinvolgere la società civile nellattuazione e nello sviluppo della strategia antidroga dellUE e dei piani dazione dellUE;
c) controllare, attuare e valutare la realizzazione di specifiche azioni nellambito dei piani dazione sulla droga 2005-2008 e 2009-2012. Il Parlamento europeo è coinvolto nel processo di valutazione tramite la sua partecipazione al gruppo di orientamento della Commissione in materia di valutazione.
Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali al livello pertinente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operano nel settore dellinformazione e della prevenzione del consumo di droga, ivi compreso il settore della riduzione della domanda e del trattamento dei danni causati dalla droga.
Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro accedono al sovvenzioni previste dal programma soltanto in associazione con organizzazione senza scopo di lucro o statali.
LG-FF
Gli obiettivi specifici previsti dalla Decisione CE persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere azioni trasnazionali per
1) costituire reti multidisciplinari;
2) assicurare lo sviluppo della base delle conoscenze, lo scambio di informazioni e lindividuazione e la diffusione delle buone pratiche, ivi compresi la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;ù
3) sensibilizzare il pubblico ai problemi sanitari e sociali provocati dal consumo di droghe e incoraggiare un dialogo aperto per migliorare la comprensione di tale fenomeno;
4) sostenere misure volte a prevenire il consumo di droga, anche affrontando il problema della riduzione dei danni collegati alla droga e dei metodi di trattamento, tenendo in considerazione le conoscenze scientifiche più avanzate;
b) coinvolgere la società civile nellattuazione e nello sviluppo della strategia antidroga dellUE e dei piani dazione dellUE;
c) controllare, attuare e valutare la realizzazione di specifiche azioni nellambito dei piani dazione sulla droga 2005-2008 e 2009-2012. Il Parlamento europeo è coinvolto nel processo di valutazione tramite la sua partecipazione al gruppo di orientamento della Commissione in materia di valutazione.
Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali al livello pertinente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operano nel settore dellinformazione e della prevenzione del consumo di droga, ivi compreso il settore della riduzione della domanda e del trattamento dei danni causati dalla droga.
Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro accedono al sovvenzioni previste dal programma soltanto in associazione con organizzazione senza scopo di lucro o statali.
LG-FF
Fonte: Eur-Lex
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