Prestiti finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili

Il Decreto 2 ottobre 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2003.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2003, è pubblicato il Decreto 2 ottobre 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali relativo alla ” Concessione di mutui a basso tasso agevolato da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU).Il decreto si richiama, in particolare, alla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni per l’ attivazione dei lavori socialmente utili e all’ art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che prevede la possibilità che la Cassa depositi e prestiti conceda ai comuni, per l’ anno 2003, mutui a tasso agevolato per facilitare, appunto, la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all’ art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con l’ onere del differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato a carico del Fondo per l’ occupazione, complessivamente non superiore a 5,16 milioni di euro. I comuni dovranno presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i progetti relativi a investimenti finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori rientranti nel bacino di cui all’ art. 1 del decreto legislativo 81/2000. La valutazione dei progetti e la conseguente graduatoria – come previsto all’ art. 2 del decreto ministeriale- dei progetti medesimi saranno effettuate sulla base di criteri di priorità, attribuendo un punteggio complessivo fino ad un massimale pari a 100. Ai fini della concessione dei mutui agevolati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuerà con proprio provvedimento i progetti ammissibili al finanziamento agevolato, dandone comunicazione alla Cassa depositi e prestiti.

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