Un Documento di lavoro della Commissione europea presentato a Bruxelles con la Comunicazione COM(2003)546 definitivo del 19 settembre 2003.
Il 19 settembre 2003, la Commissione delle Comunità Europee ha presentato, a Bruxelles, la Comunicazione COM(2003)546 definitivo contenente il Documento di lavoro concernente la situazione attuale dei divieti di utilizzare proteine animali nell’ alimentazione degli animali d’ allevamento al fine di prevenire le encefalopatie spongiformi trasmissibili. Nella Sintesi al documento si legge che la Decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell’ alimentazione degli animali stabilisce il divieto esteso quale misura transitoria di attuazione del Regolamento (CE) n. 999/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’ eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( regolamento TSE). Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno di recente adottato una proposta di prorogare fino al 30 giugno 2005 le misure transitorie relative all’ TSE, a causa di ritardi nella classificazione dei paesi in ordine all’ encefalopatia spongiforme bovina ( BSE). Tuttavia, al fine di chiarire la situazione giuridica concernente questo divieto e poiché è opportuno mantenere un divieto esteso di mangimi indipendentemente dal futuro status degli Stati membri relativo alla BSE, la proposta di introdurre le attuali misure nell’ allegato IV del regolamento TSE ( Vedi G.U.C.E. L 147 del 31-5-2001) ha ricevuto parere favorevole del Comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali il 17 giugno 2003 e si trova attualmente in fase di attuazione, essendo entrata in vigore il 1° settembre 2003. Se del caso saranno rivedute le disposizioni specifiche relative al divieto di mangimi, in particolare per quanto riguarda l’ utilizzazione di farine di pesce, alla luce delle nuovo scoperte scientifiche, della disponibilità di test affidabili, di misure di controllo migliori negli Stati membri, qualora opportuno, di una valutazione dei rischi.
Fonte: Commissione Europea
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