La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sezione IV Penale del 20 aprile 2006 depositata il 21 giugno 2006, n. 21471 che si inserisce nella questione della sicurezza nei luoghi di lavoro in caso di imprese che si avvalgono di altre ditte per lesecuzione di lavori in subappalto.
La Sentenza della Cassazione penale n. 21471 del 20 aprile 2006 depositata il 21 giugno 2006, si inserisce in un ampio filone giurisprudenziale, in base al quale nel caso in cui unimpresa appaltatrice si avvalga di altra ditta per lesecuzione in subappalto di opere parziali nel proprio cantiere, vi è concorso di responsabilità tra lappaltatore e il subappaltatore in ordine alla incolumità dei lavoratori che operano nel cantiere, quale che sia il datore di lavoro da cui dipendono. Si tratta della delicata questione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro mediante lesatta osservanza delle norme antinfortunistiche tese alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nel caso di lavori in subappalto, allinterno di un unico cantiere edile predisposto dallappaltatore, secondo un consolidato indirizzo confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione Penale n 21471, gli obblighi di osservanza gravano su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato allesecuzione di unopera parziale e specialistica.
Anche il titolare dellimpresa subappaltatrice ha, dunque, lonere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, anche se la sua attività si svolga contestualmente ad altra prestata da altri soggetti, e sebbene lorganizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile allappaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali.
Nel caso in specie erano stati subappaltati i lavori dintonacatura negli ambienti da effettuare con una intonacatrice elettrica. Unoperaio dellimpresa subappaltatrice, che lavorava presso il cantiere edile, nello scendere le scale che collegavano il quarto al terzo piano dellimmobile, inciampava e, impattando contro le traverse di legno che proteggevano il varco del vano ascensore, a causa della inidoneità di tale barriera ad evitare il pericolo di caduta dallalto, precipitava verso il basso riportando gravi lesioni.
Nel caso di lavori in subappalto, allinterno di un unico cantiere edile predisposto dallappaltatore, secondo un consolidato indirizzo confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione Penale n 21471, gli obblighi di osservanza gravano su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato allesecuzione di unopera parziale e specialistica.
Anche il titolare dellimpresa subappaltatrice ha, dunque, lonere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, anche se la sua attività si svolga contestualmente ad altra prestata da altri soggetti, e sebbene lorganizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile allappaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali.
Nel caso in specie erano stati subappaltati i lavori dintonacatura negli ambienti da effettuare con una intonacatrice elettrica. Unoperaio dellimpresa subappaltatrice, che lavorava presso il cantiere edile, nello scendere le scale che collegavano il quarto al terzo piano dellimmobile, inciampava e, impattando contro le traverse di legno che proteggevano il varco del vano ascensore, a causa della inidoneità di tale barriera ad evitare il pericolo di caduta dallalto, precipitava verso il basso riportando gravi lesioni.
Fonte: Corte Suprema di Cassazione
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