Prevenzione degli infortuni sul lavoro: gli obblighi in caso di subappalto

La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione IV Penale – del 20 aprile 2006 – depositata il 21 giugno 2006, n. 21471 che si inserisce nella questione della sicurezza nei luoghi di lavoro in caso di imprese che si avvalgono di altre ditte per l’esecuzione di lavori in subappalto.

La Sentenza della Cassazione penale n. 21471 del 20 aprile 2006 – depositata il 21 giugno 2006, si inserisce in un ampio filone giurisprudenziale, in base al quale nel caso in cui un’impresa appaltatrice si avvalga di altra ditta per l’esecuzione in subappalto di opere parziali nel proprio cantiere, vi è concorso di responsabilità tra l’appaltatore e il subappaltatore in ordine alla incolumità dei lavoratori che operano nel cantiere, quale che sia il datore di lavoro da cui dipendono. Si tratta della delicata questione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro mediante l’esatta osservanza delle norme antinfortunistiche tese alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nel caso di lavori in subappalto, all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, secondo un consolidato indirizzo confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione – Penale n 21471, gli obblighi di osservanza gravano su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica.
Anche il titolare dell’impresa subappaltatrice ha, dunque, l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, anche se la sua attività si svolga contestualmente ad altra prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali.
Nel caso in specie erano stati subappaltati i lavori d’intonacatura negli ambienti da effettuare con una intonacatrice elettrica. Un’operaio dell’impresa subappaltatrice, che lavorava presso il cantiere edile, nello scendere le scale che collegavano il quarto al terzo piano dell’immobile, inciampava e, impattando contro le traverse di legno che proteggevano il varco del vano ascensore, a causa della inidoneità di tale barriera ad evitare il pericolo di caduta dall’alto, precipitava verso il basso riportando gravi lesioni.

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