Articolo 36 bis e regolazione dei lavori pubblici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2006 è pubblicata la Circolare 3 novembre 2006,n. 1733 del Ministero delle infrastrutture recante “Articolo 36 bis del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n. 448,recante “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La Circolare è indirizzata principalmente ai provveditorati regionali e interregionali alle OOPP per richiamare l’attenzione sulla normativa recentemente approvata dal Governo per assicurare una più efficace azione di prevenzione oltre che di repressione del lavoro sommerso, nonché di riduzione del fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro e che introduce, tra l’altro, la sanzione dell’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, da infliggere da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture al verificarsi di determinate fattispecie.
Si legge nella Circolare che, tenuto anche conto dei numerosi provvedimenti da parte delle Direzioni provinciali del lavoro, alcuni corredati della successiva revoca, diviene urgente, al fine di un’applicazione uniforme del diritto obiettivo nell’ambito delle varie articolazioni del Ministero delle Infrastrutture:
1) individuare gli uffici competenti a ricevere comunicazione delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria;
2) fornire indicazioni di massima sulle modalità operative.
Con riferimento al punto primo, in base alla vigente organizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2 luglio 2004, al decreto ministeriale 19 aprile 2005, al decreto – legge 18 maggio 2006,n. 181 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, di individuazione tra l’altro dei compiti e delle funzioni del Ministero delle infrastrutture, nonché di articolazione dello stesso nelle strutture decentrate, “i competenti uffici “del Ministero delle Infrastrutture presso cui deve incardinarsi la nuova attribuzione sono, con le ripartizioni delle funzioni che si specificheranno, la Direzione generale per la regolazione e i provvedimenti regionali e interregionali delle opere pubbliche.
Per quanto concerne le modalità operative per l’emanazione del provvedimento interdittivo, vengono fornite appropriate indicazioni.
Viene anche precisato che il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche per le imprese destinatarie del provvedimento di sospensione del cantiere da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato dal direttore generale della Direzione generale per la regolazione, è atto definitivo di natura costitutiva; lo stesso produce i suoi effetti a decorrere dalla data di notifica all’interessato e deve essere tempestivamente comunicato all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell’ambito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di servizi e forniture, e al provveditorato competente.

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