Prevenzione e riduzione della contaminazione da carbammato di etile.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 52/53 del 3 marzo 2010 è pubblicata la Raccomandazione 2010/133/UE della Commissione del 2 marzo 2010 sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande.

La presente raccomandazione parte dalla considerazione che il 20 settembre 2007 il gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sul carbammato di etile e sull’acido cianidrico nei cibi e nelle bevande. Nel suddetto parere il gruppo indica margini di esposizione (MOE) per il carbammato di etile per varie situazioni relative al consumo di cibi e di bevande.

Basandosi su tali MOE il gruppo conclude che il carbammato di etile nelle bevande alcoliche costituisce una minaccia per la salute, in particolare per quanto concerne le acquaviti di frutta con nocciolo, e raccomanda di adottare provvedimenti volti a ridurre i livelli di carbammato di etile in dette bevande. Essendo l’acido cianidrico un importante precursore della formazione di carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo, il gruppo conclude che tali provvedimenti debbano includere anche la problematica relativa all’acido cianidrico ed altri precursori del carbammato di etile, al fine di prevenire la formazione di carbammato di etile durante il periodo di validità di tali prodotti.

Conseguentemente, la Commissione raccomanda agli Stati membri di:
a) Adottare i provvedimenti necessari a garantire che il “Codice di prassi sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquavite di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo, descritto nell’allegato alla presente raccomandazione venga applicato da tutti gli operatori partecipanti alla fabbricazione, all’imballaggio, al trasporto, alla conservazione e allo stoccaggio di acquaviti di frutta con nocciolo e acquaviti di residui di frutta con nocciolo.
b) Garantire che vengano adottati tutti i provvedimenti adeguati ad ottenere i livelli il più possibili bassi di carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo, al fine di rispettare il target di 1 mg/l.
c) Monitorare i livelli di carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo durante gli anni 2010, 2011 e 2012 al fine di valutare gli effetti del Codice di prassi illustrato nell’allegato alla presente raccomandazione.
d) Seguire le procedure di campionamento per il programma di monitoraggio di cui alla parte B dell’allegato al regolamento(CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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