Procedure per la partecipazione alle attività di volontariato di protezione civile.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010 è pubblicato il Decreto 17 novembre 2009 del Capo Dipartimento della Protezione civile relativo alle “Procedure per la definizione dei programmi e per l’assegnazione, la liquidazione e la rendicontazione dei contributi alle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile e alla Croce rossa italiana”.

Considerati gli esiti delle riunioni tecniche in occasione delle quali le linee generali del presente decreto sono state illustrate, rispettivamente, alla consulta delle organizzazioni nazionali di volontariato.istituita con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 ed al Commissario della Croce Rossa Italiana.

Dato atto che il programma straordinario degli interventi finanziati in attuazione dell’art. 21 dell’O.P.C.M. n. 3797/2009 verrà sottoposto alla Conferenza unificata per l’acquisizione del prescritto parere, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha decretato che:
“1. In attuazione dell’articolo 21, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3797 del 30 luglio 2009, al finme dio ricostituire tempestivamente ed implementare la capacità di risposta del sistema nazionale della protezione civile, in considerazione dell’intensivo impiego di attrezzature e materiali derivante dall’eccezionale sforzo compiuto per fronteggiare l’emergenza sismica in A bruzzo, il Dipartimento elabora, anche per stralci successivi, un programma per la concessione di contributi straordinari alle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, iscritte nell’elenco nazionale di cui all’art. 1 del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.
“2. I contributi saranno destinati alla riparazione o al ripristino della piena funzionalità, anche di carattere migliorativo, delle attrezzature e dei mezzi impiegati dalle organizzazioni del volontariato di protezione civile, individuate ai sensi di quanto previsto all’art. 2, ovvero all’implementazione delle rispettive dotazioni mediante l’acquisizione di attrezzature o mezzi nuovi”.

(LG-FF)

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