La Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
Sulla G.U.C.E. C 151 E/132 del 25 giugno 2002 è pubblicata la ” Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”. Tale proposta parte dalla considerazione che la prevenzione e la riparazione del danno ambientale devono essere attuate applicando il principio ” chi inquina paga”, di cui all’ art. 174, paragrafo 2 del trattato. Uno dei principi fondamentali della direttiva proposta si sottolinea che ” deve essere quindi che l’operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà tenuto finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale in modo da ridurre la loro esposizione a tale responsabilità”. Pertanto, il campo di applicazione della direttiva proposta ” si applica al danno ambientale causato dall’ esercizio di una delle attività professionali elencate nell’ allegato 1 e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di tali attività.Tra queste attività vengono indicate le seguenti: -impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrale dell’ inquinamento; – impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l’ inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali relativamente al rilascio nell’ aria di una qualsiasi delle sostanze inquinanti coperte da detta direttiva; impianti soggetti ad autorizzazione , conformemente alla direttiva 74/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l’ inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ ambiente idrico della Comunità, relativamente allo scarico di una qualsiasi delle sostanze pericolose coperte da detta direttiva; impianti soggetti ad autorizzazione per scaricare una qualsiasi della sostanze pericolose conformemente alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dell’ inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, relativamente allo scarico di una qualsiasi delle sostanze pericolose coperte da detta direttiva; impianti soggetti a permesso, autorizzazione o registrazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE del P.E. e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, relativamente allo scarico di una qualsiasi delle sostanze pericolose coperte da detta direttiva. Altre attività che interessano la proposta di direttiva sono l’ estrazione e arginazione delle acque soggette ad autorizzazione preventiva; operazione di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti e di rifiuti pericolosi, compresa la gestione di siti di discarica;fabbricazione, uso, stoccaggio,trasporto nel perimetro della stessa impresa o rilascio nell’ ambiente di sostanze e preparati pericolosi, di prodotti fitosanitari o di sostanze attive utilizzate in prodotti fitosanitari definiti, biocidi o sostanze attive utilizzati in biocidi definiti, trasporto di sostanze inquinanti, qualsiasi rilascio deliberato nell’ ambiente o ulteriore uso o trasporto di organismi geneticamente modificati e definiti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2001/18/CE . La direttiva prevede la non applicabilità al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso e generale quando non sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di taluni singoli operatori.
Fonte: Eur-Lex
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