La Posizione comune n. 58/2003 definita dal Consiglio il 18 settembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea C 277 E/10 del 18 novembre 2003.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell ‘ Unione europea C 277 E/10 del 18 novembre 2003 è pubblicata la Posizione Comune ( CE ) n. 58/2003 definita dal Consiglio il 18 settembre 2003 in vista dell’ adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Tale Posizione Comune si riferisce alla direttiva che istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio” chi inquina paga”. Ai fini della direttiva valgono le seguenti definizioni: 1) danno ambientale: a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L’ entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell’ allegato I; b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimici e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate; c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell’ introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo. Insomma, un ” danno” che provochi un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente. L’ azione di prevenzione, deve essere adottata dall’ “operatore” quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma quando esiste una minaccia imminente che si verifichi .Per ” operatore s’ intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un’ attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell’ autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l’ attività medesima. Quando la minaccia di imminente danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall’ operatore, gli Stati membri provvedono affinchè gli operatori stessi abbiano l’ obbligo di informare il più presto possibile l’ autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti la situazione. Nel caso si verificassero dei danni ambientali, l’ operatore deve sostenere i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione. L’ autorità competente è legittimata ad avviare, nei confronti dell’ operatore o, se del caso, del terzo che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, i procedimenti per il recupero dei costi relativi a misure adottate conformemente alla direttiva entro cinque anni dalla data in cui tali misure sono state portate a termine o in cui è stato identificato l’ operatore responsabile o il terzo responsabile, a seconda di quale data sia posteriore.
Fonte: Eur-Lex
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