Prevenzione incendi degli impianti distribuzione stradale gas naturale

Le Norme nel Decreto 24 maggio 2002 del Ministero dell’ Interno

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002 è pubblicato il Decreto 24 maggio 2002 del Ministero dell’ Interno recante ” Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”. Le nuove norme sono dettate dalla necessità di modificare ed aggiornare la vigente normativa in materia, anche in relazione alla procedura di informazione richiesta dalla direttiva europea 98/34/CE che codifica la procedura di notifica n. 83/189. Il campo di applicazione delle norme si riferiscono sia agli impianti alimentati a condotta sia agli impianti alimentati da carro bombolaio e, comunque, agli impianti di nuova realizzazione. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, entro due anni da tale data, alle disposizioni di cui al Titolo V dell’ Allegato al Decreto. Le norme di esercizio devono essere osservate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Qualora vengano effettuate modifiche che comportino alterazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, gli adeguamenti di cui sopra dovranno essere eseguiti contestualmente ai lavori di modifica. Gli impianti esistenti, per i quali si intendono applicare le distanze di sicurezza previste al Titolo III dell’ Allegato al Decreto, dovranno essere adeguati integralmente alle disposizioni del decreto stesso. Secondo l’ art. 2, gli obiettivi del decreto tendono a garantire, oltre la salvaguardia delle persone e dei beni, la riduzione delle cause di rilascio accidentale di gas, di incendio e di esplosione; limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone, ad edifici e/o a locali contigui all’ impianto; permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, è allegata al decreto una regola tecnica di prevenzione specifica. Il decreto entra in vigore entro la fine di agosto 2002.

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