Principi e istruzioni per il risarcimento da mobbing

Emanata dall’ INAIL la Circolare n. 71 del 17 dicembre 2003 riguardante principi e modalità per il risarcimento delle situazioni di ” costrittività organizzativa” sul lavoro.

Con l’ emanazione da parte dell’ INAIL della Circolare n. 71 del 17 dicembre 2003 vengono dettate le modalità di trattazione delle pratiche relative ai ” Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di malattia professionale”. La tutela riguardante in particolare il risarcimento da mobbing. Viene premesso, che l’ esame di oltre 200 casi pervenuti ( denunciati all’ INAIL quasi sempre dopo accertamenti e trattamenti terapeutici) ha consentito di monitorare il fenomeno e di conoscere l’ approccio diagnostico dei vari centri specialistici nazionali che fanno capo a Cattedre universitarie, Ospedali, Ambulatori e Centri di Salute Mentale delle AA.SS.LL operanti sul territorio. L’ accertamento del rischio, effettuato sulla base della denuncia di malattia professionale – integrata ove necessario da richieste specifiche ai datori di lavoro e dai risultati di incarichi ispettivi mirati – nonché le ulteriori indagini cliniche specialistiche eseguite, hanno condotto al riconoscimento della natura professionale della patologia diagnosticata nel 15% circa dei casi esaminati. Contemporaneamente, l’ apposito Comitato Scientifico(nominato con Delibera del Consiglio di amministrazione dell’ Istituto assicurativo n. 608/2001), dopo aver approfondito gli aspetti più complessi e controversi del problema, è pervenuto alle conclusioni contenute nella Relazione allegata alla Circolare stessa e della quale riportiamo il testo nel link. La posizione assunta dall’ Istituto sul tema delle patologie psichiche determinate dalle condizioni organizzativo/ ambientali di lavoro trova il suo fondamento giuridico nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 e nel Decreto legislativo n. 38/2000 ( art. 10, comma 4 ) in base ai quali sono malattie professionali, non solo quelle elencate nelle apposite Tabelle di legge, ma anche tutte le altre di cui sia dimostrata la causa lavorativa. Secondo un’ interpretazione aderente all’ evoluzione delle forme di organizzazione dei processi produttivi ed alla crescente attenzione ai profili di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la nozione di causa lavorativa consente di ricomprendere non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale ( siano esse tabellate o non ) ma anche quelle riconducibile all’ organizzazione aziendale delle attività lavorative. I disturbi psichici quindi possono essere considerati di origine professionale solo se sono causati, o concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell’ attività e della organizzazione del lavoro. Si ritiene che tali condizioni ricorrano esclusivamente in presenza di situazioni di incongruenza delle scelte in ambito organizzativo, situazioni definibili con l ‘espressione ” costrittività organizzativa” quali : -Marginalizzazione della attività lavorativa; -Svuotamento delle mansioni; – Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata; – Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro; – Ripetuti trasferimenti ingiustificati; – Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto; – Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici; – Impedimento sistematico e strutturale all’ accesso a notizie; – Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ ordinaria attività di lavoro; – Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale; – Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo. Nel rischio tutelato può essere compreso anche il cosiddetto ” mobbing strategico” specificatamente ricollegabile a finalità lavorative.

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