Con Deliberazione 13 maggio 2004 il Garante della Privacy ha approvato il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali per scopi statistici e scientifici.
Con Deliberazione 13 maggio 2004 il Garante della Privacy ha approvato il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici di cui sono titolari università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche, nonché ricercatori che operano nell’ ambito di dette università, enti , istituti di ricerca e soci di dette società scientifiche. Lo scopo del Codice, che si applicherà a partire dal 1° ottobre 2004, è quello di assicurare l’ equilibrio tra i diritti e le libertà fondamentali della persona, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza, con le esigenze della statistica e della ricerca scientifica, quali risultano dal principio della libertà di ricerca costituzionalmente garantito, presupposto per lo sviluppo della scienza, per il miglioramento delle condizioni di vita degli individui e per la crescita di una società democratica.Nel Preambolo al Codice, viene sottolineato, fra l’ altro, che ” nell’ applicazione del presente codice, i soggetti che ne sono destinatari osservano i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, nella direttiva 95/46/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ Unione europea, nelle Raccomandazioni del Consiglio d’ Europa n. R(83)10 adottata il 23 settembre del 1983 e n. R(97)18 adottata il 30 settembre 1997, nonché nelle altre disposizioni normative comunitarie e internazionali relative al trattamento dei dati personali a fini statistici e scientifici. Essi operano nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, intesa come non ridondanza del trattamento progettato rispetto agli scopi perseguiti, avuto riguardo ai dati disponibili ed ad altri trattamenti già effettuati dallo stesso titolare
”.
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