Privacy: Linee guida del Garante

La Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011 pubblica le Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica approvate dal GARANTE il 2.12.2010

La Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011 pubblica le Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica approvate dal GARANTE il 2.12.2010

Comunicato stampa

Leggi le linee guida al link a destra.

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Comunicato stampa

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all’art. 154, comma 1, lett. h);

ESAMINATE le istanze (segnalazioni, richieste di chiarimenti e quesiti) pervenute riguardo al trattamento di dati personali effettuato attraverso la pubblicazione, da parte di uffici giudiziari, riviste giuridiche e altri soggetti, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica, di sentenze e altri provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria;

RILEVATA l’esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per tutti i soggetti interessati, pubblici e privati;

VALUTATO l’esito della consultazione indetta con case editrici e operatori del settore dell’informazione giuridica; considerate le risultanze dell’audizione svolta;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

DELIBERA:

1. di adottare le “Linee guida” contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

2. di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonché – per quanto di rispettiva competenza – per l’adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;

3. ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate “Linee guida”, per la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2010

(LP)

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