Problematiche connesse alla biodiversità e alla preservazione delle risorse citogenetiche.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 312/44 del 27.11.2009 è pubblicata la Direttiva 2009/145/CE della Commissione del 26 novembre 2009 che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale ai fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari .

Le problematiche connesse alla biodiversità e alla preservazione delle risorse citogenetiche hanno assunto un’importanza crescente in questi ultimi anni, come dimostrano diversi sviluppi intervenuti a livello sia internazionale sia comunitario. Basti citare la decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica, la decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse citogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, il regolamento(CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento(CE) n. 1467/94, e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Occorre fissare condizioni specifiche a titolo della direttiva 2002/55/CE per tener conto di questi elementi nell’ambito della commercializzazione delle sementi di ortaggi.

Al fine di garantire la conservazione in situ e l’utilizzo sostenibile di risorse citogenetiche, gli ecotipi e le varietà tradizionalmente coltivati in particolari località ed regioni e minacciati dall’erosione genetica vanno coltivate e commercializzate anche se non conformi alle condizioni generali in materia di ammissione di varietà e di commercializzazione delle sementi. Oltre l’obiettivo generale di tutelare tali varietà risiede nel fatto che esse sono particolarmente ben adatte a condizioni locali particolari.

Anche al fine di garantire l’utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, le varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari devono essere coltivate e commercializzate anche quando non soddisfino le prescrizioni generali per quanto riguarda l’ammissione delle varietà e la commercializzazione delle sementi. Oltre l’obiettivo generale di tutelare le risorse citogenetiche, il particolare interesse di tutelare tali varietà risiede nel fatto che esse sono adatte ad essere coltivate in particolari condizioni climatiche, podologiche o agrotecniche (ad esempio, cure manuali, raccolti ripetuti).

Per le varietà da conservare e le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, la tracciabilità delle sementi deve essere garantita tramite disposizioni adeguate in materia di chiusura ed etichettatura.

Partendo da tali considerazione è stata adottata la presente direttiva per la quale è richiesta una applicazione corretta, tenendo presente che occorre che le colture di sementi delle varietà da conservare e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfino le condizioni specifiche in materia di certificazione e di verifica delle sementi. Sulle sementi vanno effettuati controlli ufficiali a tutti gli stadi della produzione e della commercializzazione. I fornitori devono comunicare agli Stati membri e questi, a loro volta, alla Commissione le quantità di sementi delle varietà da conservare immesse sul mercato.

La Commissione valuterà, dopo tre anni, l’efficacia delle misure previste dalla presente direttiva, in particolare le disposizioni relative alle restrizioni quantitative applicabili alla commercializzazione delle sementi da conservare e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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