Decisioni comunitarie sull’importazione di alcune sostanze chimiche.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 315/25 del 2-12-2009 è pubblicata la Decisione della Commissione 2009-875-CE del 30 novembre 2009 recante adozione di decisioni comunitarie sull’importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

A norma del citato regolamento(CE) n. 689/2008, la Commissione decide, a nome della Comunità, se autorizzare o vietare l’importazione nella Comunità di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di previo assenso.

Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l’ì applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale approvata dalla Comunità con la decisione 2006/730/CE del Consiglio.

In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della Convenzione di Rotterdam, per conto della Comunità e degli Stati membri, le decisioni sull’importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC.

Pertanto, sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, la Commissione europea, interpellata sull’importazione di un gruppo di sostanze chimiche “composti di tributilstagno”, aggiunto alla procedura PIC, come pesticidi, dalla decisione RC 4/5 adottata dalla quarta riunione della conferenza delle parti, in merito alla quale la Commissione è stata informata dal segretariato della convenzione di Rotterdam con un documento di orientamento della decisione, la Commissione stessa ha adottato la decisione definitiva sull’importazione di tributilstagno di cui al formulario di risposta sulle importazioni di cui in allegato.

Si ricorda che i composti di tributilstagno rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento(CE) n. 1907/2006 (REACH) e fanno parte dei composti organostannici il cui uso è soggetto a rigorose restrizioni come sostanze e costituenti di preparati che hanno le funzioni di biocidi.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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