Procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 64/15 dell’11 marzo 2011 è pubblicato il Regolamento (UE) N. 234/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.

A norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, la Commissione è tenuta ad adottare le misure di attuazione relative al contenuto, alla redazione e alla presentazione delle domande di aggiornamento degli elenchi dell’Unione Europea contenuti in ogni legislazione alimentare settoriale, alle modalità di controllo della validità delle domande e al tipo di informazioni che devono figurare nel parere dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

Per aggiornare gli elenchi è necessario che l’uso delle sostanze sia conforme alle condizioni d’uso generali e specifiche di cui alle rispettive legislazioni alimentari settoriali.

L’uso degli additivi e degli enzimi alimentari deve essere sempre giustificato dal punto di vista tecnologico. Per gli additivi alimentari i richiedenti devono pertanto spiegare perché l’effetto tecnologico non possa essere ottenuto con altri mezzi applicabili dal punto di vista economico e tecnologico.

L’uso di una sostanza va autorizzato se non trae in inganno il consumatore. I richiedenti devono spiegare perché gli usi richiesti non traggono in inganno mil consumatore. Quando si tratta di additivi alimentari vanno spiegati anche i vantaggi e i benefici per il consumatore.

Il presente regolamento si applica alle domande di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) N. 1331/2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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